Circostanza aggravante della destrezza nel reato di furto
Le Sezioni Unite Quarticelli, dopo avere posto in luce la circostanza dell’assenza, nel parametro della normativa di riferimento (art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen.), di esplicite definizioni del concetto di “destrezza” e di “indicazioni esemplificative”, e rilevato che tale assenza “rimette all’interprete il delicato compito di precisarne il significato e la portata applicativa“, hanno considerato che “la formulazione testuale dell’art. 625 cod. pen, e la funzione di aggravamento del trattamento punitivo autorizzano l’affermazione che, se commesso con destrezza, il fatto di reato è qualificato da una o da talune modalità dell’azione che trascendono l’attività di impossessamento, necessaria per la consumazione del delitto, a fronte della configurazione legale tipica del furto semplice, che postula già di per sé, anche secondo la comune accezione e nella dimensione etimologica del termine, un comportamento predatorio nascosto, celato, non evidente, attuato in modo da evitarne la scoperta, il furto con destrezza si caratterizza per l’esecuzione dell’azione in modo tale da superare quella configurazione, sicché la modalità destra della condotta realizza un quid pluris rispetto all’ordinaria materialità del fatto di reato.“( Sez. Un. Quartticelli par. 3).
Nel definire il perimetro fattuale di tale ulteriore elemento specificativo della condotta, le Sezioni Unite hanno considerato come “L’analisi delle situazioni concrete, oggetto di pronunciamento, fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l’agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell’asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969, Reibaldi, Rv. 112022, Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, Principessa, Rv. 130813), ma anche quando la modalità esecutiva sia astuta, avveduta e circospetta, presenti un connotato più psicologico che fisico, sempre che sta in grado in astratto di superare il controllo e la vigilanza esercitata dalla persona offesa” (Sez, 2, n. 6027 del 23101/1974, Cardini, Rv. 127987), individuando, quindi, la ratio della aggravante nella considerazione che “il fatto criminoso presenta più marcato disvalore perché l’altrui patrimonio è oggetto di aggressione compiuta con modalità più efficaci in quanto rapide, agili, oppure scaltre ed avvedute, dimostrative di incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose.”
Il principio di diritto che è stato affermato è, dunque, il seguente: “la circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa“.
Va, in conclusione, sottolineato come la pronuncia delle Sezioni Unite non abbia eliso la natura della “destrezza” quale particolare (anche se non eccezionale o straordinaria- cfr. Sez, 5, n. 48915 del 01/10/2018 Rv. 274018) abilità, astuzia, scaltrezza esecutiva, ma pur sottolineando la necessità di un nesso di interdipendenza tra abilita dell’agente, di qualunque natura essa sia, e sorveglianza della persona offesa sulla res, postulando l’aggravante entrambi i requisiti, che restano privi di rilevanza se isolatamente considerati, ha escluso che la circostanza aggravante possa ravvisarsi a fronte di modalità esecutive corrispondenti al mero impossessamento della res richiedendosi l’attuazione di un quid pluris in grado di incidere sull’ordinaria attività di sorveglianza della vittima.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 2236 del 2023
