Precedenti in tema della recidiva
Quali sono i criteri di valutazione che devono ispirare il giudice nel riconoscimento dell’aumento sanzionatorio derivato dalla recidiva?
In una recente pronunzia della Corte di legittimità (Cass., Sez.2, n.4145 del 12 ottobre 2019, (dep.31/01/2020), Ratto Trabucco, non mass.) è stato affermato che: “[..] il giudizio, che riconosce la recidiva, considera il precedente non come fattore ostativo bensì come fattore costitutivo, sia pure non esclusivo, essendo ancora necessario verificare la relazione che esso intrattiene con il nuovo reato. In tema di recidiva, infatti, il giudice deve esaminare i due requisiti costitutivi, verificando non solo l’esistenza del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna, ma anche del presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, da accertarsi discrezionalmente[..].”
La sentenza della Corte di legittimità richiamata afferma al riguardo che: “[..]Innanzitutto i precedenti penali, dei quali fa menzione l’art. 133 c.p., non sono del tutto coincidenti con quelli che contribuiscono a costituire la recidiva. A solo titolo esemplificativo si può considerare che nei primi rientrano anche le sentenze che concedono il perdono giudiziale, che invece non rilevano ai fini della recidiva (Sez. 5, n. 2655 del 16/10/2015, Rv. 265709); quelle che escludono la punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p.; le sentenze di condanna per reati colposi e per le contravvenzioni, che non possono concorrere a concretare la recidiva, pur quando formatesi prima dell’entrata in vigore della legge n. 251/2005 (Sez. 3, n. 29238 del 17/02/2017, Rv. 270147, in motivazione); le condanne per le quali si è prodotta l’estinzione di ogni effetto penale, determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, che, invece, non possono essere considerate agli effetti della recidiva (Sez. 3, n. 39550 del 4/7/2017, Rv. 271342). Costituiscono precedenti penali, valutabili ai fini della recidiva, unicamente le condanne definitive e solo quelle che siano divenute tali prima della commissione del nuovo reato; a seconda della specie di recidiva, la condanna deve avere connotazioni particolari, quanto all’oggetto, al tempo, al numero. [..] In concreto, quindi, ben può accadere che i giudizi in tema di attenuanti generiche e di recidiva non abbiano una base fattuale coincidente[..]“
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 21888 del 2023
