La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia in merito al fatto se la circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale trovandosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica sia ostativa alla sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità, anche quando all’esito del giudizio di comparazione con altra circostanza attenuante non sia ritenuta subvalente rispetto alla circostanza concorrente.
La giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione in numerose pronunce sulla medesima fattispecie ha già avuto modo di affermare, proprio in tema di reato di guida in stato di ebbrezza, che ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, così come previsto dall’art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada, è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale trovandosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio.
Ed infatti, il giudizio di bilanciamento delle circostanze (aggravanti ed attenuanti) di per sè non influisce sugli istituti che non si ricollegano al quantum della pena inflitta e le circostanze soccombenti o equivalenti continuano a produrre gli effetti previsti dalla legge, dal momento che anche il giudizio di soccombenza non fa venire meno la sussistenza in concreto della circostanza subvalente ma semplicemente la paralizza e la rende non applicata “quoad poenam”.
Corte di Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 25909 Anno 2016