Circostanze aggravanti nella violenza sessuale (art. 609 ter C.p.)
La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Giova ricordare che la ratio della disposizione in esame è quella di reprimere più severamente quei comportamenti che sono finalizzati ad attenuare o sopprimere le capacità di resistenza fisico-psichiche della vittima, attraverso l’uso di strumenti potenzialmente idonei a compromettere la salute e le capacità mentali della vittima.
L’aggravante di cui all’art. 609 ter comma 1 n 2 cod. pen. si caratterizza, infatti, per la particolare offensività della condotta attiva derivante dall’uso di mezzi tipici (armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti) o atipici (altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa).
L’uso dei mezzi tipici o atipici indicati dalla norma deve connotare la condotta del soggetto agente e, nel caso di utilizzo di sostanze alcoliche, quindi, attesa la ratio della circostanza aggravante, assume rilievo la somministrazione di tali sostanze alla vittima al fine di agevolare o rendere possibile la commissione del reato: la persona offesa risulta non in grado o meno in grado di opporsi alla proposta sessuale dell’agente, in quanto l’assunzione indotta della sostanza alcolica incide sulla capacità di autodeterminazione e, quindi, sul processo di libera formazione (e mantenimento durante l’atto) del consenso all’atto sessuale.
L’uso di sostanze alcoliche, al pari di quelle narcotiche e stupefacenti, secondo la previsione legislativa, è, infatti idoneo ad alterare la capacità di autoderminazione della vittima creando uno stato di inferiorità, che, per integrare l’ipotesi aggravata in oggetto, non preesiste alla condotta dell’agente ma che è indotto dallo stesso proprio con l’uso di dette sostanze, come avvenuto nella specie.
L’accertamento di tale stato di compromissione della libertà di autodeterminazione costituisce un giudizio di fatto, sottratto al controllo di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 13 dicembre 2017, n. 55481