Coabitazione dei coniugi e riconciliazione

Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si pronuncia sulla questione inerente la riconciliazione dei coniugi in ragione della loro coabitazione intervenuta nel periodo dopo la separazione e prima della proposizione della domanda di divorzio.

Alla luce dei principi di diritto già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità occorre fare le opportuni distinzioni sia con riguardo alla situazione fattuale della coabitazione rispetto alla riconciliazione fra i coniugi separati e sia in riferimento alla distribuzione dell’onere probatorio tra i coniugi in sede di giudizio di divorzio.

Con riferimento al rapporto esistente tra la riconciliazione e la coabitazione, occorre affermare (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19535 del 2014) che: “La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconciliazione per la presenza di comportamenti, anche processuali, la proposizione di domanda riconvenzionale di addebito formulata dal ricorrente in primo grado, ostativi al
ripristino, tanto più che la dedotta coabitazione era rimasta sfornita di allegazione di fatti probanti e di deduzione di mezzi istruttori idonei a corroborarla)“.

In sintesi la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la mera ripresa della coabitazione non equivale a riconciliazione (Cass. sez. 1, sent. n. 704 del 1980; Cass., n. 19497 del 2005; Cass., n. 28655 del 2013); che alla mera ripresa della coabitazione deve essere equiparata anche la coabitazione inerziale (o interessata da ragioni meramente materiali, dovute a fattori economici o logistici o di altra natura) purché essa non assuma il connotato della ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire della ripresa delle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.

Con riferimento all’onere della prova tra i coniugi in sede di giudizio di divorzio occorre ribadire che (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23510 del 2010): “Nei giudizi di divorzio, l’art. 3, secondo comma, lett. h) della Legge 1 Dicembre 1970 espressamente stabilisce che l’eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta ad istanza di parte; pertanto, il giudice non può rilevarla d’ufficio, non investendo profili d’ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e conseguentemente provare l’avvenuta riconciliazione“. Sul punto occorre richiamare altro e conforme precedente (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19535 del 2014) ove ha ulteriormente affermato il principio di diritto secondo cui “nel procedimento di divorzio l’interruzione della separazione deve essere eccepita, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. b), della Legge 1 Dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 5 della Legge 6 Marzo 1987, n. 74, dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione”.

Corte di Cassazione civile sez. VI, 05/02/2016, n.2360

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *