La Suprema Corte di Cassazione con il provvedimento che si riporta in commento affronta la questione inerente il collegamento negoziale tra due o più contratti, autonomi e distinti, (ognuno con una propria causa), espressione dell’autonomia negoziale delle parti, ma collegati tra loro e diretti al raggiungimento di un unico fine. Ne consegue che la validità e l’efficacia del primo si ripercuote sul secondo e viceversa.
Nel caso di specie si lamentava il riconoscimento del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente, collegamento che determinerebbe la nullità del primo, in quanto stipulato al solo fine di ripianare le presunte passività del conto corrente derivanti da clausole a loro volta dichiarate illecite. La Corte d’Appello ha ritenuto non dimostrato il collegamento negoziale tra i due contratti. In particolare, la nullità del mutuo era meramente apparente e fondata sull’unica circostanza che il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente. Tale circostanza non era sufficiente per affermare un collegamento negoziale dal quale farne discendere l’illiceità della causa del contratto di mutuo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: In tema di collegamento negoziale cd. funzionale, l’accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 6- 1, Ord. n. 20634 del 2018).
La decisione, peraltro, è conforme all’insegnamento della Corte di legittimità secondo il quale: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell’altro, nonché dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro (Cass., Sez. 1, Sent. n. 12567 del 2004).
In altri termini, nella specie, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l’altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 9475 del 23 marzo 2022