La Suprema Corte di Cassazione con il provvedimento che si riporta in commento affronta la questione inerente la qualificazione della domanda riconvenzionale in relazione alla chiamata di un terzo in causa ex art. 269 C.p.C., secondo il seguente principio di diritto:
“il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l’onere di richiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda-convenzionale dall’art. 167 c.p.c., comma 2“.
Per costante giurisprudenza della Corte di legittimità, infatti, deve qualificarsi “domanda riconvenzionale“:
(a) quella che il convenuto formula nei confronti dell’attore;
(b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo.
In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l’evidente ragione – a tacer d’altro – che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa” rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio.
Tali principi vennero affermati già da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9 del 04/01/1969, e poi ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 894 del 26/03/1971; Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980; Sez. 3, Sentenza n. 6800 del 15.6.1991; Sez. 3, Sentenza n. 10695 del 27.9.1999; Sez. 3, Sentenza n. 12558 del 12/11/1999; Sez. 3, Sentenza n. 9210 del 06/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 6846 del 16.3.2017.
La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d’una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell’attore (Cass., sentenze n. 12558 del 1999 e n. 6846 del 2017, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace.
Non è, invece, necessario che la riconvenzionale “trasversale” sia fondata sui medesimi fatti posati dall’attore principale a fondamento della sua domanda (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980).
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 9441 del 23 marzo 2022