La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento torna nuovamente ad affrontare la questione inerente la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in caso die sito positivo della messa alla prova.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha dichiarato l’estinzione del reato per esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168 ter C.p. in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., aggravato ex art. 186 bis, lett.a), commi 2 e 3, C.d.S. ed ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che è di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S.
Come a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168 ter C.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, Codice della Strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.S., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Cass., Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017; Cass., Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016; Cass., Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016).
Del resto, se è vero che il secondo comma dell’art. 168-ter C.p., inserito con l’art. 3, comma 11, della Legge n. 67 del 2014, prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, vi è anche, nello specifico, l’ineludibile dato della competenza assegnata al Prefetto dal citato art. 224, comma 3, Codice della Strada ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria in parola, nel caso in cui venga dichiarata una causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo come, appunto, quella conseguente all’esito positivo della probation.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 12995 Anno 2021