L’art. 189 Codice della Strada stabilisce il comportamento da tenere in caso di incidente, “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona“.
Prosegue ai commi 6 e 7: “Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni … ; Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.”
E’ stato affermato dalla giurisprudenza, anche risalente, che le disposizioni di cui all’art.189 comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivano lesioni alla persona offesa, si conformi ad un obbligo di solidarietà e di intervento che ha come fulcro l’assistenza del consociato in difficoltà; si “tratta in particolare di una condotta al cui rispetto l’ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta” (Cass., Sez.4, n.5416 del 25/11/1999). Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente investitore devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro, cosicchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (Cass., Sez.4, n.4380 del 2/12/1994 n.4380; Cass., Sez.4, n.14610 del 30/1/2014; Cass., n.18748 del 4/05/2022), dovendo l’investitore essersi reso conto del sinistro in base ad obiettiva constatazione. E’ stato ancora affermato che nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S., punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro.
Corte di Cassazione Sez. 4, sentenza n. 34941/2022