Ai sensi dell’art. 676, comma 1 e 2, C.p.P. “Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine …. alla restituzione delle cose sequestrate. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’articolo 263 comma 3.“
Ovvero in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro (art. 263 comma 3, C.p.P.)
Secondo l’orientamento, nettamente maggioritario (da ultimo Cass., Sez. 1, n. 6769 del 3/12/2018; Cass., Sez. 1, n. 31088 del 25/6/2018; in precedenza, ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 38776 del 2009/2006), il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, investito dell’opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, è inoppugnabile «in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile».
Non solo avverso il provvedimento di rimessione delle parti non è prevista alcuna forma di impugnazione da una norma del codice di rito ma l’atto in questione ha un contenuto inidoneo ad incidere, in via diretta, sulle posizioni soggettive delle parti, ledendole o ridimensionandole, occupandosi soltanto, per ragioni organizzative e sistematiche, di individuare l’autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto.
L’eventualità che la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione al giudice civile non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esige pertanto l’impugnabilità del relativo provvedimento. Il provvedimento di rimessione al giudice civile, infatti, non presuppone l’attualità della pretesa tra due o più contendenti e può essere emesso sulla semplice possibilità che una lite insorga: «…non configura una translatio iudicii in senso tecnico, per cui l’omessa instaurazione del processo civile sull’accertamento della proprietà nel termine imposto dall’art. 50 c.p.p. non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in sede civile e non impone al giudice civile alcun obbligo di decisione in senso favorevole all’una o all’altra parte» (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2011, n. 4003).