Comunione del diritto di proprietà
Dispositivo dell’art. 1102 Codice Civile
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell’art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l’uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (vedi Sez. 2, Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023, Rv. 667639 – 01, che, in applicazione del principio, ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l’indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all’altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell’immobile).
Nel dettaglio, è stato chiarito (vedi Cass. n. 28605/2023, cit.) che, in caso di scioglimento della comunione legale avente ad oggetto un bene fruttifero, l’obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non da un momento anteriore, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l’insorgenza del debito di restituzione.
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 sentenza n. 11599 del 2026
