Le Comunità montane nell’ambito dell’attuale sistema legislativo si caratterizzano per il riconoscimento alle stesse della natura di ente locale autonomo, quale proiezione dei Comuni che ad essa fanno capo (art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”; e soprattutto art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante “Ordinamento delle autonomie locali”, nel testo originario).
La più recente normativa ha, altresì, specificato quale sia la effettiva natura giuridica di tali enti, qualificandoli dapprima quale “unioni montane” (art. 28 della Legge n. 142 del 1990, come modificato dall’art. 7, comma 1, della Legge 3 agosto 1999, n. 265 recante “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”) e successivamente quali “unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani” (art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000).
E lo stesso art. 27, al comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000 demanda alla legge regionale la disciplina delle Comunità montane con specifico riferimento:
a) alle modalità di approvazione dello statuto;
b) alle procedure di concertazione;
c) alla disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) ai criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea;
e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di Comuni, “create in vista della valorizzazione delle zone montane“, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, “funzioni proprie”, “funzioni conferite” e “funzioni comunali“.
La predetta qualificazione pone in evidenza l’autonomia di tali enti (non solo dalle Regioni ma anche) dai Comuni, come dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare (art. 4, comma 5, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”).
Ne consegue che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel D.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 244 ANNO 2005