La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la presunta condotta colposa della vittima in tema di infortuni sul lavoro, (in ordine al reato di omicidio colposo del lavoratore, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Nel caso di specie, è stato accertato che il lavoratore veniva schiacciato dalla gru manovrata dal suo datore di lavoro … anche se in modo certamente imprudente transitava troppo vicino alla stessa, ma, … nessuna doverosa cautela era stata adottata dal datore di lavoro per scongiurare quel prevedibile rischio, come invece prescritto nel DVR (l’area di manovra della gru non era transennata per impedire l’avvicinamento alla stessa, né era stata apposta apposita cartellonistica ed il mezzo meccanico era sprovvisto di dispositivi sonori che avvertissero del rischio di eccessivo avvicinamento, come pure di specchietto retrovisore che consentisse al manovratore di tenere sotto controllo l’area alle sue spalle, liberamente accessibile dai lavoratori).
Sulla base dei principi di diritto in tema di infortuni sul lavoro non è configurabile il concorso di colpa del lavoratore allorquando le disposizioni di sicurezza dettate dal datore di lavoro e non rispettate dal dipendente siano di per sé illegali e contrarie ad ogni regola di prudenza (Cass., Sez. 4, n. 36227 del 26/03/2014, relativa a fattispecie di lesioni personali patite da un operaio a cui il datore di lavoro faceva effettuare attività di pulizia dei rulli di un macchinario, con gli organi in movimento, pur indicandogli alcune cautele da osservare).
In un’azienda come quella di specie – in cui, in base all’accertamento effettuato dai giudici di merito, le cautele previste dal documento di valutazione dei rischi per scongiurare infortuni come quello qui sub iudice erano sostanzialmente ignorate – non si può certo pretendere di ravvisare la colpa del lavoratore nel non avere questi prudenzialmente osservato misure di sicurezza che avrebbe dovuto conoscere in forza dell’esperienza, ma che il datore di lavoro nei fatti non applicava e di cui neppure raccomandava o esigeva il rispetto.
Va, pertanto, ribadito che, ove non si tratti di comportamento del tutto imprevedibile e opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all’evento, quando questa sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore (Cass., Sez. 4, n. 23729 del 19/04/2005), poiché le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia (Cass., Sez. 4, n. 3455 del 03/11/2004).
Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, 14 ottobre 2021, n. 37383