Condotta del giornalista e reato di diffamazione
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti, anche se “alla lettera“, dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite (Cass., Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 – dep. 16/10/2001). Sempre secondo tale orientamento, la predetta condotta è da ritenere penalmente lecita quando il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca.
Il rispetto del limite della continenza, che va intesa in primo luogo in senso formale, come assenza di espressioni pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica. In secondo luogo la continenza va intesa anche in senso sostanziale, come stretto collegamento tra l’offesa e il fatto dal quale la critica ha tratto spunto, dovendo la prima – l’offesa – rimanere contenuta nell’ambito della tematica attinente al fatto alla base di essa (Cass., Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 – dep. 2011).
Sulla scia di tale arresto, sempre con riferimento ad un articolo avente la forma dell’intervista, è stato del pari ritenuto che l’esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta all’intervistatore non solo quando vi è l’interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell’intervistato in relazione alla sua notorietà, ma anche quando sia il soggetto offeso dall’intervista a godere di ampia notorietà nel contesto ambientale in cui viene diffusa la notizia (Cass., Sez. 5, n. 28502 del 11/04/2013 – dep. 02/07/2013).
Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, sussiste la responsabilità penale del giornalista che non manifesti distacco dalle affermazioni dell’intervistato che risultino prive di verosimiglianza e tali da indurre discredito sulla persona offesa (Cass., Sez. 5, n. 42755 del 17/05/2016 – dep. 10/10/2016).
Corte di Cassazione Sez. V, sentenza 11 maggio 2017, n. 23025