La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta la problematica relativa alla confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 178 comma 4 D.Lvo. n. 42/04, delle opere di pittura, scultura o di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico risultate illegalmente riprodotte e/o contraffatte.
A parere della giurisprudenza di legittimità l’art.178 comma 4 Decreto Legislativo n. 42 del 2004 ( c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) sanziona la contraffazione e/o riproduzione di opere d’arte e prevede, tra l’altro, la confisca obbligatoria delle opere contraffatte, con una formulazione che riproduce integralmente le norme sulla confisca delle opere d’arte contraffatte contenute negli atti normativi che avevano in precedenza disciplinato la materia, in particolare l’art.127 del D.Lvo. 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e l’art.7 della Legge 20 novembre 1971 n.1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d’arte).
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura (D.Lgvo. 42/04).
Pur nella successione di leggi nel tempo, il legislatore ha quindi costantemente previsto che debba essere sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere di pittura, scultura o grafica o degli oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.
Inoltre il Legislatore ha previsto che delle cose confiscate sia vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 35995 Anno 2012