La Supreme Court of the Republic of Poland con la sentenza in commento risolve la questione sotto il profilo della corretta interpretazione giuridica in materia di Convivenza.
In particolare il quesito sottoposto alla Suprema Corte concerne se ” la differenza tra i sessi è una condizione della convivenza ai sensi dell’art. 115 § 11 K. K.? “
In tal senso si sono verificate una serie di discrepanze sull’ interpretazione della legge nell’ambito dei Tribunali territoriali.
Secondo una prima interpretazione il significato del termine “convivenza” di cui all’art. 115 § 11 K. K., assume la definizione di “persona vicina”. La “Convivenza” si basa sul matrimonio quale rapporto tra persone di sesso opposto, caratterizzato dalla presenza di legami psicologici, fisici ed economici.
Una seconda diversa interpretazione del concetto di “convivenza” è basata sul presupposto che la stessa può applicarsi anche alle persone stesso sesso.
In questa direzione ai fini della “convivenza” non è necessaria l’esistenza di una relazione fisica, ma è sufficiente avere una casa in comune, e l’esistenza di un legame mentale.
Si rappresenta anche una terza posizione, che è il risultato di una diversa interpretazione: il concetto di “convivenza” basato sul matrimonio di persone dello stesso sesso, ma senza un forte legame emotivo positivo e senza condividere la stessa dimora .
Si deve notare che nel sistema di diritto (compreso il diritto penale) l’opinione prevalente è che la convivenza è una relazione di fatto tra due persone basata sull’esistenza delle stesse obbligazioni o legami spirituali (emotivo, emozionale), economici (mantenimento casa comune), e fisici.
Come regola generale, questi legami sono alla base del matrimonio. Inoltre in tal caso la mancanza di legami specifici non può comportare la rottura coniugale o la non esistenza della convivenza.
Possono infatti accadere situazioni in cui il mantenimento di un rapporto fisico non è possibile per esempio a causa di malattia, invalidità, vecchiaia,…
È ovvio che se sono mantenuti altri legami, non c’è ragione per affermare il crollo del matrimonio, o la mancanza della “convivenza”.
Nel matrimonio, i legami che si verificano hanno un fondamento giuridico e un carattere permanente. Deve sussistere un certo grado di stabilità del rapporto, non la mera occasionalità o casualità.
Ma, anche in mancanza di matrimonio, bisogna sottolineare che la convivenza è basata sulla volontà delle persone con obbligazioni spirituali, fisiche ed economiche, come parenti o suoceri.
Sebbene, nei progetti del codice penale del 1963 e del 1968, tali concetti sono stati limitati a persone di sesso diverso, dal momento che la comunità civile nella forma giuridica contemporanea era definita come unione dell’uomo e della donna, tale disposizione non esclude che possano essere comprese anche le persone omosessuali.
In conclusione, si segnala quella di cui all’art. 115 § 11 K. K. la frase “una persona che rimane nella convivenza ” si riferisce ad una persona che resti con un’altra persona nel rapporto effettivo tra gli stessi”.
Ci sono anche i legami spirituali (emozionale), fisici ed economici (Casa comune).
La differenza tra i sessi degli individui in tale relazione non è un prerequisito per il riconoscimento della loro convivenza, ai sensi dell’art. 115 § 11 del Codice penale.
Supreme Court of the Republic of Poland sentenza del 25 febbraio 2016