Conflitto di interessi e rappresentanza

conflitto di interessiL’art. 1395 Codice Civile stabilisce che è annullabile il contratto concluso dal rappresentante con stesso, in proprio o quale rappresentante di un’altra parte, salvo che non vi sia stata specifica autorizzazione ovvero che il contenuto del contratto sia stato predeterminato, in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi.

La disposizione costituisce eccezione al principio generale della irrilevanza del profilo obbligatorio attinente al rapporto interno rappresentante/rappresentato e prevede una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, che può essere superata esclusivamente, con indicazione che assume i connotati della tassatività,  dalla dimostrazione dell’esistenza, in via alternativa, di due condizioni:

  • una autorizzazione specifica rilasciata dal rappresentato;
  • la predeterminazione, da parte del rappresentato, degli elementi negoziali.

Condizioni, che impongono un ruolo attivo e partecipe del rappresentato nella fase prodromica alla conclusione dell’atto e che il legislatore ha ritenuto sufficienti ed idonee ad assicurarne la tutela. Mentre, resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante .

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’annullabilità del contratto è esclusa, nelle due ipotesi, ricorrendo la prima tutte le volte in cui il rappresentato stesso autorizzi il rappresentante alla stipula del negozio determinandone gli elementi necessari e sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi interessi; ricorrendo la seconda qualora il rappresentato, per tutelarsi contro eventuali infedeltà del rappresentante, predetermini il contenuto contrattuale in modo che la persona dell’altro contraente venga, in definitiva, a risultare indifferente, così da impedire l’insorgere di ogni possibile conflitto di interessi.

Dalla previsione legislativa di una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi nell’ipotesi di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, che fonda l’azione di annullabilità del contratto, e dalla previsione delle uniche condizioni che consentono di superare la presunzione del conflitto, assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che esso assume nella fase prodromica del contratto,  consegue che è onere del rappresentante fornire la prova della presenza delle condizioni previste come idonee ad escludere il conflitto presunto e l’annullamento del contratto. 

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 19229 Anno 2013

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