Conflittuale di vicinato
Quando il conflittuale di vicinato ha conseguenze sotto il profilo giuridico?
Nel caso di specie l’imputato nell’ambito di un conflittuale di vicinato minacciava le persone offese, vicini di casa, di un danno ingiusto dicendo loro che gliel ‘avrebbe fatta pagare.
L’espressione – peraltro generica – ve la farò pagare è idonea ad integrare il reato ex art. 612, comma 1, c.p. ?
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestata espressione ve la farò pagare, contestualizzata sullo sfondo della vicenda in esame e tenuto conto della qualità personale dell’imputato, è priva di valenza minatoria, non tanto per la genericità ed indeterminatezza del male minacciato, quanto piuttosto perché questo era privo dell’ineludibile connotato di ingiustizia.
Ed infatti, nell’ambito di un conflittuale di vicinato, contrassegnato da reciproche, emulatorie, condotte lesive dell’altrui proprietà (l’imputato aveva installato una condotta pluviale con conseguente scolo sul fondo dei vicini; questi ultimi, dal canto loro, avevano installato un’abusiva condotta di acqua ed esercitavano passaggio abusivo sul fondo della stessa imputata) l’espressione in esame era stata pronunciata, secondo la versione dei fatti prescelta dai giudici di merito, dopo che si erano allontanati i Carabinieri, il cui intervento era stato sollecitato dalle persone offese per indurre l’imputato ad eliminare il tubo che convogliava le acque piovane. In una situazione siffatta, era assai verosimile che l’espressione – peraltro generica – proferita dall’imputato fosse comprensibile reazione all’iniziativa dei vicini, alludendo, come dalla stessa spiegato in sede di interrogatorio, alle iniziative giudiziarie che avrebbe intrapreso per rimuovere od inibire le situazioni illegittime in suo danno. Si è, dunque, trattato della prospettazione del mero esercizio di legittima facoltà, non estranea ai fini cui è per legge preordinata, come tale inidonea ad integrare male ingiusto ed a incutere timore nei soggetti passivi, menomandone la sfera di libertà morale (cfr. Cass. Sez. 5, 26.1.2006, n. 8251).
Corte di Cassazione Sez. V sentenza 26 gennaio 2009, n.3492