Rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello
Istituto di carattere eccezionale
La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016), laddove l’iter argomentativo della sentenza impugnata dimostra l’insussistenza di tale ipotesi.
Si è ulteriormente osservato che, per il carattere eccezionale dell’istituto, è richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (ex multis, Cass., Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013). Il giudice di legittimità, poi, può sindacare la correttezza della motivazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento entro l’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato e non anche sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire (ex multis, Cass., Sez. 4, n. 37624 del 19/9/2007).
In cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018); in tal caso il vizio deducibile è quello di motivazione oppure quello di cui all’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 21898 del 2023