Conseguenze giuridiche del reato di rapina. Omicidio preterintenzionale o morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità, Sez. 5, n. 13192 del 2019, ha ricordato che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, il delitto previsto dall’art. 586 cod. pen., (morte come conseguenza di altro delitto) si differenzia dall’omicidio preterintenzionale perché, nel primo reato, l’attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre, nel secondo, l’attività è finalizzata a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe un reato di percosse o lesioni (Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018).
In tale cornice, la Corte (Sez. 5, n. 13192 del 11/12/2018 – dep. 26/03/2019 in sede cautelare), ha puntualizzato: a) che la rapina è un reato complesso plurioffensivo che offende non soltanto il patrimonio, ma anche l’incolumità individuale e presenta, come elemento costitutivo del reato, proprio la violenza alla persona; b) che allorquando viene commessa una rapina, che abbia come sviluppo non voluto la morte di una persona, viene senz’altro integrato il presupposto del delitto di cui all’art. 584 cod. pen., ponendosi l’evento morte in progressione criminosa con la violenza esercitata per impossessarsi del bene altrui, la quale, se assume la meno grave connotazione delle percosse, è assorbita nel reato complesso di rapina.
E, tuttavia – e qui si registra l’ulteriore approfondimento reso necessario, come si diceva, dalla dialettica processuale o se, si preferisce, il superamento della costruzione confermata sul punto da Sez. 5, n. 13192 del 2019 -, il carattere diretto dell’offesa rivolta ai potenziali destinatari della programmata azione predatoria, non rende “indiretta” l’aggressione sofferta dai soggetti estranei a quest’ultima.
Proprio la valorizzazione, sul piano logico-giuridico, ai fini della configurabilità dell’omicidio preterintenzionale del segmento dell’azione finalizzato a ledere l’integrità fisica delle potenziali vittime della rapina pone queste ultime, ai medesimi fini, sullo stesso piano di tutti gli altri soggetti destinatari, secondo la ricostruzione giuridica, della identica condotta aggressiva dell’incolumità. (cit. Corte di Cassazione, Sez. V, 21/01/2022, n. 15269)