Contestazione puntuale della recidiva
La contestazione puntuale della recidiva di cui all’art. 99 Codice Penale, nel capo di imputazione o nella sentenza di primo o secondo grado, incide sul correlativo aumento della pena a carico dell’imputato.
E’ previsto un aumento di un terzo della pena a colui che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro; ovvero aumento fino alla metà della pena: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Per converso, ne consegue che la recidiva, contestata solo genericamente è da ritenersi come semplice.
Nel caso di specie il Tribunale si è limitato solo a reputare le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, senza soffermarsi su quest’ultima. La Corte di appello, di contro, ha sostenuto che il Giudice di prime cure avesse riconosciuto all’imputato la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., ma tale dato, come accennato, non si riscontra dall’esame della decisione del Tribunale.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Si tratta della c.d. recidiva reiterata, quando il soggetto già recidivo commette un altro delitto non colposo; (si distingue tra recidiva reiterata semplice, nell’ipotesi in cui il nuovo delitto non colposo è di indole diversa e reiterata aggravata nell’ipotesi di recidivo proveniente da precedente recidiva aggravata).
Ne consegue che, essendo la recidiva solo genericamente contestata, in un’ottica di favor rei, essa va ritenuta semplice. In questo senso si è espressa più volte la Corte di legittimità, sancendo il principio secondo cui la contestazione della recidiva “ex art. 99 cod. pen.“, senza ulteriori specificazioni, esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice, cosicché la stessa non incide sul termine di prescrizione (Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016, dep. 2017; Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016).
Tali sentenze si iscrivono nell’orientamento a lume del quale è necessaria la contestazione puntuale della recidiva tutte le volte in cui il giudice, con riferimento alla medesima, debba praticare un correlativo aumento della pena e, comunque, in ogni ipotesi in cui dalla sussistenza di una determinata ipotesi di recidiva debba derivare all’imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018; Sez. 1, n. 19681 del 08/02/2001; Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996).
La recidiva, pertanto, nel caso di specie, deve considerarsi semplice e, di conseguenza, ininfluente sul calcolo del termine di prescrizione.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 31821 del 2020