Abnormità funzionale

Abnormità funzionale Contestazione puntuale della recidiva Ordinanza cautelare Comunicazione asincrona Associazione di tipo mafioso Rinvio a giudizio Mediazione atipica Applicazione della recidiva Accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta Reati commessi da più persone in danno reciproco Delitto di atti persecutori Criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari Le molestie telefoniche Doppia conformità della decisione Angherie "da vicinato" Sottrazione del telefono cellulare Non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti Contestazione Dichiarazioni della persona offesa Gravi indizi di colpevolezza Il controllo di legittimità Gravità indiziaria Il principio di vicinanza della prova Ricorso straordinario per errore materiale Elementi Idem factum Concorso formale tra Ordinanza che Sospensione Conflittuale di vicinato Rinnovazione Allontanamento dalla Aggravante dell'esposizione alla pubblica fede Riqualificazione del fatto Il reato di furto Sostituzione della pena della reclusione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale Disegno o modello comunitario Fabbricazione e commercio di beni Provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno Interruzione del processo Successione a titolo Residenza abituale Atti posti in essere da soggetto Intervento obbligatorio Associazione temporanea di imprese Stato di abbandono del minore straniero Stato di abbandono Mobbing e Straining Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità Rapporto tra testo scritto Espromissione Liquidazione del danno ascrivibile alla condotta illecita Disponibilità Legittima difesa Valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa Circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa stato di figlio nei confronti del genitore intenzionale Criterio del “disputatum” Assegno bancario postdatato Liquidazione del danno biologico trasmissibile Biglietto del gioco del lotto Contrasto di giudicati Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche Documento nuovo in grado di appello Offerta informale Risoluzione del contratto di affitto al coltivatore diretto Consulenza tecnica La confessione La gelosia rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Coinvolgimento del minore Conseguenze giuridiche del reato di rapina Elemento soggettivo nell'omicidio preterintenzionale Dolo eventuale nel delitto di lesioni Sentenza di assoluzione Riapertura dell'istruttoria in appello Vizio di motivazione deducibile in cassazione Danno endofamilare Offerta non formale Circolazione della prova Verbale di accertamento di un incidente stradale Diritto del possessore al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie della cosa Pactum de non exequendo ad tempus Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili Domanda di revocazione per errore di fatto Circolazione di veicoli Terzo trasportato Sinistro stradale con pluralità di danneggiati Clausole claims made Privata dimora rendita vitalizia Imputazione del pagamento Istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta Servitù per vantaggio futuro Contratto condizionale Azione surrogatoria Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio Clausola penale Dazione differita della caparra confirmatoria Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento Sottrazione internazionale di minore Impossibilità di provvedere ai propri interessi rate swap Intervento in appello costitutore di una banca di dati Competenza del Tribunale per i minorenni Limiti del giudicato Affidamento familiare "sine die" Compensazione impropria Deindicizzazione Interruzione del processo Incapacità a testimoniare Risarcimento del danno subito dal figlio Reati culturali Dare in sposa la propria figlia Relazione sentimentale durante il matrimonio Il requisito della continenza Bacheca facebook Principio di libertà della prova Pressione psicologica Ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento Risarcimento del terzo trasportato comunione de residuo Marchio di impresa Assunzione della prova testimoniale Impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Termini a difesa Obbligazione assunta da un coniuge Risarcimento del danno non patrimoniale alla madre e ai fratelliAbnormità funzionale

Le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno posto in luce come sussista abnormità funzionale, quando l’atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (così, in motivazione, Cass., Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, in motivazione, Cass., Sez. U., n. 5307/2008 del 20/12/2007; v. anche Sez. 2, n. 7320/2014 del 10/12/2013; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014). E si è al proposito precisato che «l’abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (così, in motivazione, Cass., Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009).

Ne consegue che secondo il preferibile orientamento della Corte di legittimità è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio (Cass., Sez. 5, n. 35153 del 19/04/2016; Sez. 3, n. 51424 del 18/09/2014). In tali casi, di fatti, il provvedimento – pur in astratto frutto di un potere conferito dalla legge al giudice – determina uno stallo nel procedimento (Sez. 3, n. 25204 del 08/05/2008), dovendo, altrimenti, il pubblico ministero porre in essere un atto viziato da nullità, vale a dire l’esercizio dell’azione penale con citazione diretta a giudizio per un reato che prevede la celebrazione dell’udienza preliminare.

Nel caso di specie ricorre questa situazione, poiché, qualora il pubblico ministero esercitasse l’azione penale con citazione diretta a giudizio, porrebbe in essere un atto nullo, con le conseguenze previste dall’art. 550, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di reato per il quale, al momento della richiesta di rinvio a giudizio correttamente avanzata ex art. 416 cod. proc. pen., era prevista, come tuttora lo è, la celebrazione dell’udienza preliminare.
La particolarità del caso di specie induce a ritenere che il giudice abbia inteso considerare che il reato contestato, al momento della sua commissione, rientrava tra quelli per i quali si doveva procedere con citazione diretta a giudizio, non dando invece rilievo al fatto che così non era più nel momento di avvenuto esercizio dell’azione penale.
Di fatti, il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, I. 401/1989, all’epoca della sua commissione, era qualificato come contravvenzione, mentre – con il già citato d.l. n. 4/2019, conv., con modiff., in L. n. 26/2019 – è stato trasformato in delitto, punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Allorquando è stata esercitata l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, per il reato ascritto occorreva dunque procedere alla celebrazione dell’udienza preliminare.
Si rileva che, in materia processuale, vale il principio tempus regit actum (cfr., ex multis, Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014; Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011), sicché ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 550, comma 1, cod. proc. pen. – che, per quanto qui interessa, prevede che il pubblico ministero eserciti «l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni o di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva» – occorre avere riguardo ai reati siccome qualificati (delitti o contravvenzioni) e puniti al momento in cui viene esercitata l’azione penale, indipendentemente da quale fosse, sul punto, la legge vigente al momento della commissione del fatto. Il diverso principio giusta il quale, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo» (art. 2, quarto comma, cod. pen.) ha infatti valenza esclusivamente sostanziale, come chiaramente mostra la sedes materiae. In via generale, del resto, e prescindendosi doverosamente dal caso di specie, l’individuazione della legge più favorevole non è sempre agevole e spesso postula una valutazione in concreto (cfr., ad es., Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 4, n. 6369 del 16/12/2016, dep. 2017; Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016) che mal si presta alla gestione delle regole processuali, le quali necessitano invece di univoca, ed immediata, individuazione. Proprio a tal fine, del resto, l’art. 550, comma 1, cod. proc. pen. precisa che «per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4» dello stesso codice di rito, vale a dire quelle per la determinazione della competenza, giusta le quali «si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato» e «non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale»: regole astratte e formali, di semplice individuazione.

Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 3 n. 18297 del 2020

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