Continuazione del reato e tenuità del fatto

continuazioneLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che nel presente articolo si riporta in commento si sofferma sulla questione concernente l’ applicazione dell’ istituto della tenuità del fatto che comporta la declaratoria di non punibilità in relazione alla fattispecie concernente due o più reati unificati dal vincolo della continuazione.

A tal proposito, valgono i principi già di recente espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui, certamente, in difetto di una disciplina transitoria, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis C.p. è applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, quindi, anche a quelli pendenti dinanzi il giudice di legittimità, relativamente, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma.

In tale evenienza, si deve operare una preliminare delibazione in ordine all’ applicabilità in astratto del nuovo istituto, sulla base degli elementi di giudizio disponibili alla stregua delle risultanze processuali e della motivazione della decisione impugnata, avuto riguardo alla condotta, alle conseguenze del reato e al grado della colpevolezza.

Si tratta di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che sono conseguentemente espresse, anche implicitamente, nella motivazione.

Ne consegue che sulla base del fatto accertato e valutato nella motivazione, dunque, il giudice di legittimità è nella condizione di esperire il giudizio che gli è proprio, afferente all’applicazione della legge: accertare, cioè, se la fattispecie concreta è collocata entro il modello legale espresso dal nuovo istituto della tenuità del fatto.

Nell’ ipotesi in cui i fatti di reato siano unificati dal vincolo della continuazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, configura una ipotesi di “comportamento abituale”, non possono essere ritenuti di particolare tenuità.

La suddetta fattispecie risulta, pertanto, ostativa al riconoscimento del beneficio della tenuità del fatto.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 32534 Anno 2016

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