Il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore trova una disciplina specifica nell’art. 337 ter, comma 4 e 5, Codice Civile:
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Nel caso di specie, il giudice del merito di primo e secondo grado, ha confermato la misura dell’assegno sulla base dell’esame del reddito di entrambi i genitori e delle esigenze del minore.
Va osservato che, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., 01/03/2018, n. 4811; Cass. civ., Sez. I, sent., n. 17089 del 10/07/2013).
Nel caso di specie, non trovava accoglimento neanche l’istanza di indagini patrimoniali, avanzata dal ricorrente, non potendo revocarsi in dubbio che tali indagini – stante il tenore della norma di cui all’art. 337 ter c.c., secondo cui esse sono disposte “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate” – sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice di merito, all’esito dell’esame delle risultanze probatorie acquisite agli atti (Cass., 21/05/2002, n. 7435, con riferimento all’analoga disposizione di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9).
Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla mancata disposizione di tali indagini, “attesa la finalità esclusivamente esplorativa non avendo il resistente offerto alcun concreto elemento neanche in forma di, mera allegazione argomentativa in ordine all’esistenza di eventuali fonti occulte di reddito della reclamante“.
Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5604 del 28 febbraio 2020.