Convenzione di Lanzarote

La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali o Convenzione di Lanzarote è stata firmata il 25 Ottobre 2007 a Lanzarote, in Spagna, ratificata dall’Italia con la legge 1 Ottobre 2012, n. 172, stabilisce quanto segue:

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri;

Considerando che ogni bambino ha diritto alle misure di protezione da parte della famiglia, della società e dello Stato rese necessarie dalla sua condizione di minore;

Constatando che lo sfruttamento sessuale dei minori, in particolare la pornografia infantile e la prostituzione infantile, e ogni altra forma di abuso sessuale nei confronti dei bambini, ivi compresi gli atti commessi all’estero, compromettono gravemente la salute e lo sviluppo psico-sociale dei bambini;

Osservando che il fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali dei minori hanno assunto proporzioni inquietanti a livello sia nazionale, che internazionale, in particolare per quanto riguarda il crescente utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) sia da parte dei bambini, che degli autori di tali comportamenti delittuosi, e che per prevenirli e contrastarli si rivela indispensabile una cooperazione internazionale;

Considerando che il benessere e l’interesse superiore dei bambini sono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e che devono essere promossi senza alcuna discriminazione;

Ricordando il Piano d’azione adottato in occasione del 3° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda l’elaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini;

Ricordando in particolare la Raccomandazione n° R (91) 11 del Comitato dei Ministri, riguardante lo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta di bambini e giovani adulti, la Raccomandazione Rec (2001)16 sulla tutela dei bambini contro lo sfruttamento sessuale, e la Convenzione sulla criminalità informatica (STE n°185), segnatamente il suo Articolo 9, nonché la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n° 197);

Richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950, STE n° 5), la Carta sociale europea riveduta (1996, STE n° 163), e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (1996, STE n° 160);

Ricordando altresì la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, e segnatamente il suo Articolo 34, il suo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia, il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambini, e la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e l’azione immediata in vista della loro eliminazione;

Ricordando la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2004/68/GAI), la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), e la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI);

Tenendo nella dovuta considerazione altri strumenti e programmi internazionali pertinenti in questo campo, e in particolare la Dichiarazione e il Piano d’azione di Stoccolma, adottati in occasione del primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996), l’Impegno globale di Yokohama in occasione del secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (17-20 dicembre 2001), l’Impegno e il Piano d’azione di Budapest, adottati nel corso della Conferenza preparatoria del secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (20-21 novembre 2001), la Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite S-27/2 “Un mondo a misura di bambino” e il programma triennale “Costruire un’Europa per e con i bambini”, adottato a seguito del 3° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa e lanciato in occasione della Conferenza del Principato di Monaco (4-5 aprile 2006);

Risoluti a contribuire efficacemente alla realizzazione dell’obiettivo comune di proteggere i bambini contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, chiunque ne sia l’autore, e di fornire assistenza alle vittime;

Tenendo conto dell’esigenza di elaborare uno strumento internazionale completo che sia incentrato sugli aspetti della prevenzione, della protezione e del diritto penale in materia di lotta contro ogni forma di sfruttamento e di abuso sessuale nei confronti dei minori e che istituisca uno specifico meccanismo di controllo,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Oggetto, principio di non discriminazione e definizioni
Articolo 1 – Oggetto

1 La presente Convenzione si pone l’obiettivo di:

a prevenire e combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori;
b proteggere i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abusi sessuali;
c promuovere la cooperazione nazionale e internazionale al fine di contrastare lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori.

2 Allo scopo di garantire l’effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Principio di non discriminazione

L’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte degli Stati Parti, e in particolare il godimento delle misure destinate a proteggere i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità, o qualsiasi altra condizione.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:
a per “minore” si intende qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni;
b l’espressione “sfruttamento sessuale e abuso sessuale dei minori” comprende i comportamenti di cui agli Articoli da 18 a 23 della presente Convenzione;
c per “vittima” si intende qualsiasi minore oggetto di sfruttamento o di abuso sessuale.

Capitolo II – Misure di prevenzione
Articolo 4 – Principi

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per prevenire qualsiasi forma di sfruttamento e di abuso sessuale commesso ai danni di soggetti minori e per proteggerli.

Articolo 5 – Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini

1 Ogni Parte adotterà le necessarie misure, legislative o di altra natura, destinate a sensibilizzare maggiormente sul tema della protezione e dei diritti dei bambini le persone che hanno regolari contatti con loro nei settori dell’educazione, della salute, della protezione sociale, nel settore giudiziario e delle forze di polizia, nonché nel campo dello sport, della cultura e delle attività ricreative.

2 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le persone di cui al paragrafo 1 abbiano un’adeguata conoscenza dei fenomeni dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori, dei metodi per riconoscere tali fenomeni e della possibilità prevista all’articolo 12, paragrafo 1.

3 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per garantire che le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio implica regolari contatti con minori permettano di accertarsi che i candidati a tali professioni non siano stati condannati per episodi di sfruttamento o abuso sessuale ai danni di minori.

Articolo 6 – Educazione dei bambini

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie affinché i minori, nel corso dell’istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali, come pure sui modi per proteggersi, adattate alle loro capacità cognitive. Tali informazioni, fornite, ove necessario, in collaborazione con i genitori, dovrebbero rientrare nell’ambito più generale dell’educazione sessuale, con particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

Articolo 7 – Programmi o misure di intervento preventivo

Ogni Parte vigilerà affinché le persone che temono di potere commettere uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione possano avere accesso, ove necessario, a programmi o misure di intervento efficaci, destinati a valutare e prevenire il rischio che possano essere commessi tali reati.

Articolo 8 – Misure rivolte al vasto pubblico

1 Ogni Parte promuoverà o realizzerà campagne di sensibilizzazione rivolte al vasto pubblico, per fornire informazioni sul fenomeno dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate.

2 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per prevenire o vietare la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 9 –  Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile

1 Ogni Parte incoraggerà la partecipazione dei bambini, secondo il loro livello di sviluppo cognitivo, all’elaborazione e all’attuazione di politiche pubbliche, programmi o altre iniziative riguardanti la lotta allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori.

2 Ogni Parte incoraggerà il settore privato, in particolare quello delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dell’industria turistica e dei viaggi, il settore bancario e finanziario, come pure la società civile, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche di prevenzione dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori e a mettere in atto norme nazionali attraverso l’autoregolamentazione o la coregolamentazione.

3 Ogni Parte incoraggerà i media a fornire appropriate informazioni su tutti gli aspetti dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori, nel rispetto dell’indipendenza dei media e della libertà di stampa.

4 Ogni Parte incoraggerà il finanziamento di progetti e di programmi realizzati dalla società civile e miranti a prevenire e a proteggere i minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale, ivi compreso, se del caso, attraverso la creazione di fondi.

Capitolo III – Autorità specializzate e organismi di coordinamento
Articolo 10 – Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione

1 Ogni Parte adotterà le misure necessarie per garantire il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi incaricati della protezione dei minori e della prevenzione e della lotta contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale nei confronti dei minori, in particolare nei settori dell’educazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie.

2 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare: a competenti istituzioni indipendenti nazionali o locali per la promozione e la protezione dei diritti dell’infanzia, assicurando loro specifiche risorse e competenze;
b meccanismi per la raccolta dei dati o punti di informazione (“focal point”) a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, allo scopo di monitorare e valutare i fenomeni di sfruttamento e abuso sessuale dei minori, nel rispetto della necessaria tutela dei dati personali.

3 Ogni Parte incoraggerà la cooperazione tra i poteri pubblici competenti, la società civile e il settore privato, al fine di prevenire e contrastare nel miglior modo possibile lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori.

Capitolo IV – Misure di protezione e assistenza alle vittime
Articolo 11 – Principi

1 Ogni Parte stabilirà programmi sociali efficaci e costituirà strutture multidisciplinari per fornire il necessario sostegno alle vittime, ai loro parenti prossimi e alle persone a cui sono state affidate.

2 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che, quando non si conosce l’età della vittima, ma vi sono ragioni di credere che si tratti di un minore, le siano accordate le misure di protezione e di assistenza previste per i minori, in attesa di poterne determinare l’età.

Articolo 12 – Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abuso sessuale

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto interno a determinate figure professionali che si trovano a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo alla possibilità, per queste figure professionali, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell’infanzia qualsiasi situazione in cui vi siano ragionevoli motivi di ritenere che un bambino sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale.

2 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare chiunque sia a conoscenza o sospetti in buona fede l’esistenza di episodi di sfruttamento o di abuso sessuale su un minore a segnalarli ai servizi competenti.

Articolo 13 – Linee telefoniche di assistenza

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare e sostenere l’istituzione di servizi di informazione, quali linee telefoniche di assistenza o siti internet dedicati, destinati a fornire consigli e consulenze a quanti si rivolgono a loro, anche in via confidenziale e nel rispetto dell’anonimato.

Articolo 14 – Assistenza alle vittime

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per fornire assistenza alle vittime, a breve e lungo termine, e aiutarle nel loro recupero fisico e psico-sociale. Le misure che saranno adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere nel debito conto l’opinione, i bisogni e le preoccupazioni dei minori.

2 Ogni Parte adotterà le misure in accordo con quanto previsto nel proprio diritto interno, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri soggetti della società civile impegnati nell’assistenza alle vittime.

3 Quando i genitori o le persone a cui è stato affidato il minore sono coinvolti in atti di abuso o di sfruttamento sessuale nei suoi confronti, le procedure di intervento di cui all’articolo 11, paragrafo 1, includono:
– la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti;
– la possibilità di allontanare la vittima dal suo ambiente familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento saranno determinate in funzione dell’interesse superiore del bambino.

4 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le persone che sono vicine alle vittime possano beneficiare, se del caso, di un’assistenza terapeutica, in particolare di un sostegno psicologico di emergenza.

Capitolo V – Programmi o misure di intervento
Articolo 15 – Principi generali

1 Ogni Parte predisporrà o promuoverà, conformemente al proprio diritto interno, programmi o misure efficaci di intervento a favore delle persone di cui all’Articolo 16, paragrafi 1 e 2, al fine di prevenire o ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure dovranno essere accessibili in ogni momento del procedimento giudiziario, all’interno o all’esterno del carcere, conformemente a quanto stabilito dal diritto interno.

2 Ogni Parte predisporrà o promuoverà, conformemente al proprio diritto interno, lo sviluppo di partenariati o di altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare i servizi di assistenza sanitaria, i servizi sociali e le autorità giudiziarie e altri organismi responsabili di seguire le persone di cui all’Articolo 16, paragrafi 1 e 2.

3 Ogni Parte provvederà, conformemente al proprio diritto interno, alla valutazione della pericolosità e del possibile rischio di reiterazione di uno dei reati previsti in virtù della presente Convenzione da parte delle persone di cui all’Articolo 16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare appropriati programmi o misure.

4 Ogni Parte provvederà, conformemente al proprio diritto interno, alla valutazione dell’efficacia delle misure di intervento e dei programmi attuati.

Articolo 16 – Destinatari dei programmi e delle misure di intervento

1 Ogni Parte garantirà, conformemente al proprio diritto interno, che le persone perseguite per uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione abbiano accesso ai programmi o alle misure enunciati all’Articolo 15, paragrafo 1, purché non siano pregiudizievoli o contrari ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e rispettino in particolare le norme del principio della presunzione di innocenza.

2 Ogni Parte garantirà, conformemente al proprio diritto interno, che le persone condannate per uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione possano avere accesso ai programmi o alle misure enunciati all’Articolo 15, paragrafo 1.

3 Ogni Parte garantirà, conformemente al proprio diritto interno, che siano predisposti o adattati programmi o misure di intervento per tenere conto dei bisogni dei minori autori di reati a sfondo sessuale, compresi coloro che sono al di sotto dell’età della responsabilità penale, al fine di affrontare i loro disturbi del comportamento sessuale.

Articolo 17 – Informazione e consenso

1 Ogni Parte garantirà, conformemente al proprio diritto interno, che le persone di cui all’Articolo 16 alle quali sono stati proposti dei programmi o misure di intervento siano pienamente informate delle ragioni di tale proposta e diano il loro consenso per seguire il programma o la misura con piena cognizione di causa.

2 Ogni Parte garantirà, conformemente al proprio diritto interno, che le persone a cui sono proposti programmi o misure di intervento abbiano la possibilità di rifiutarli e, nel caso di persone condannate, che siano pienamente informate delle possibili conseguenze del loro rifiuto.

Capitolo VI – Diritto penale sostanziale
Articolo 18 – Abuso sessuale

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o altre misure necessarie per garantire che siano considerate reato le seguenti condotte intenzionali:
a compiere atti sessuali con un minore che, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, non abbia raggiunto l’età minima legale per le attività sessuali;
b compiere atti sessuali con un minore:
– ricorrendo alla coercizione, alla forza o alle minacce, oppure
– abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore, ivi compreso in ambito familiare; oppure
– abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a una disabilità mentale o fisica o a una situazione di dipendenza.

2 Ai fini del precedente paragrafo 1, ogni Parte stabilirà l’età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore.

3 Le disposizioni del paragrafo 1.a non si applicano agli atti sessuali consensuali tra minori.

Articolo 19 – Reati relativi alla prostituzione minorile

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o altre misure necessarie per garantire la penalizzazione delle seguenti condotte intenzionali:
a reclutare un minore perché eserciti la prostituzione, o indurre un minore alla
prostituzione;
b costringere un minore alla prostituzione o trarne profitto o sfruttare in altro modo un minore a tali fini;
c fare ricorso alla prostituzione minorile.

2 Ai fini del presente articolo, il termine “prostituzione minorile” indica il fatto di utilizzare un minore per compiere atti sessuali, corrispondendogli o promettendogli denaro o altre forme di compenso, pagamento o vantaggio, indipendentemente dal fatto che tale pagamento o vantaggio sia corrisposto o promesso al minore o a terzi.

Articolo 20 – Reati relativi alla pornografia minorile

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che i seguenti comportamenti intenzionali, commessi senza diritto, siano considerati reato e siano perseguibili penalmente:
a produrre materiale pedopornografico;
b offrire o rendere disponibile materiale pedopornografico;
c distribuire o trasmettere materiale pedopornografico;
d procurare per sé o per altri materiale pedopornografico;
e possedere materiale pedopornografico;
f accedere consapevolmente, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico.

2 Ai fini del presente articolo, il termine “pornografia minorile” indica qualsiasi materiale che ritrae o rappresenta visivamente un bambino impegnato in atti sessuali espliciti, reali o simulati, o qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di bambini a fini essenzialmente sessuali.

3 Ogni Parte potrà riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1.a), e 1.e) alla produzione e al possesso di materiale pornografico:
– consistente esclusivamente in rappresentazioni simulate o in immagini realistiche di un minore inesistente;
– in cui siano rappresentati minori che hanno raggiunto l’età fissata conformemente all’Articolo 18, paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte e possedute da questi ultimi con il loro consenso e unicamente per loro uso privato.

4 Ogni Parte potrà riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1.f.

Articolo 21 – Reati relativi alla partecipazione di un minore a spettacoli pornografici

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che siano considerate reato e penalmente perseguibili le seguenti condotte intenzionali:
a reclutare un minore per farlo partecipare a spettacoli pornografici o indurlo a partecipare a tali spettacoli;
b costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici o trarre profitto o in altro modo sfruttare un minore a tale fine;
c partecipare consapevolmente a spettacoli pornografici che comportino la partecipazione di minori.

2 Ogni Parte potrà riservarsi il diritto di limitare l’applicazione del paragrafo 1.c) ai casi in cui i minori sono stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1.a) o 1.b).

Articolo 22 – Corruzione di minori

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per criminalizzare il fatto di fare assistere intenzionalmente, a fini sessuali, un minore che non abbia raggiunto l’età stabilita in virtù dell’Articolo 18, paragrafo 2, ad abusi sessuali o ad atti sessuali, anche quando il minore non vi partecipi.

Articolo 23 – Adescamento di minori a fini sessuali

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per criminalizzare la proposta intenzionale di un incontro da parte di un adulto, mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a un minore che non abbia raggiunto l’età minima stabilita conformemente all’Articolo 18, paragrafo 2, ai fini di commettere nei suoi confronti uno qualsiasi dei reati previsti in conformità con l’Articolo 18, paragrafo 1.a, o con l’Articolo 20, paragrafo 1.a, quando tale proposta sia seguita da atti concreti per ottenere tale incontro.

Articolo 24 – Complicità e tentativo

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità, se intenzionali, in ordine alla commissione di uno qualsiasi dei reati previsti nella presente Convenzione.

2 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per perseguire penalmente ogni tentativo intenzionale di commissione di uno qualsiasi dei reati previsti nella presente Convenzione.

3 Ogni Parte potrà riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 2 del presente articolo ai reati stabiliti conformemente all’Articolo 20, paragrafo 1, lettere b), d), e) e f), all’Articolo 21, paragrafo 1.c, all’Articolo 22 e all’Articolo 23.

Articolo 25 – Competenza giurisdizionale

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per determinare la propria competenza relativamente ai reati previsti ai sensi della presente Convenzione, quando il reato è commesso:
a sul suo territorio; oppure
b a bordo di una nave battente la bandiera della Parte; oppure
c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le disposizioni di legge della Parte; o
d da un suo cittadino; o
e da una persona avente la propria residenza abituale sul suo territorio.

2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la propria giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, quando sono commessi contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

3 Ogni Parte, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, potrà dichiarare che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare unicamente in casi o a condizioni specifiche, le norme in materia di competenza giurisdizionale definite al paragrafo 1.e) del presente articolo.

4 Per perseguire penalmente i reati stabiliti conformemente agli Articoli 18, 19, 20, paragrafo 1.a), e 21, paragrafi 1.a) e 1.b) della presente Convenzione, le Parti adotteranno le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro giurisdizione ai sensi del precedente paragrafo 1.d) non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente anche sul territorio in cui sono stati commessi.

5 Ogni Parte, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, potrà dichiarare che si riserva il diritto di limitare l’applicazione del paragrafo 4 del presente articolo relativamente ai reati stabiliti conformemente all’Articolo 18. 1.b), secondo e terzo trattino, ai casi in cui un suo cittadino abbia la residenza abituale sul suo territorio.

6 Per perseguire penalmente i reati stabiliti conformemente agli Articoli 18, 19, 20, paragrafo 1.a), e 21 della presente Convenzione, ogni Parte adotterà le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 1.d) e 1.e) non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato o a seguito di denuncia dello Stato del luogo in cui è stato commesso.

7 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per determinare la propria giurisdizione con riferimento ai reati di cui alla presente Convenzione nei casi in cui il presunto autore si trovi sul suo territorio e non possa essere estradato verso un’altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.

8 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un presunto reato previsto conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

9 Fatte salve le disposizioni generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti in virtù del proprio diritto interno.

Articolo 26 – Responsabilità delle persone giuridiche

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che una persona giuridica possa essere chiamata a rispondere di un reato previsto dalla presente Convenzione, se commesso a suo vantaggio da una persona fisica che agisca o individualmente, o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che ricopra una posizione dirigenziale al suo interno, in virtù della quale abbia:
a potere di rappresentanza della persona giuridica;
b autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica;
c autorità di esercitare un controllo all’interno della persona giuridica.

2 Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuna delle Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che una persona giuridica possa essere considerata responsabile quando la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte della persona fisica di cui al precedente paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati previsti dalla presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona fisica che abbia agito sotto la sua autorità.

3 A seconda dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica potrà essere penale, civile o amministrativa.

4 Tale responsabilità sarà determinata senza pregiudizio della responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Articolo 27 – Sanzioni e altre misure

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l’estradizione.

2 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le persone giuridiche dichiarate responsabili conformemente all’Articolo 26 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese pene pecuniarie penali e non penali e altre misure, tra cui in particolare:
a l’esclusione dalla possibilità di beneficiare di vantaggi o di aiuti pubblici;
b il divieto temporaneo o permanente di esercitare l’attività commerciale;
c l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
d l’ordinanza di scioglimento.

3 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altro tipo per:
a permettere il sequestro e la confisca di:
– beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati previsti dalla presente Convenzione o per facilitarne la commissione;
– proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponda a tali proventi;
b permettere la chiusura permanente o temporanea di qualsiasi struttura utilizzata per commettere uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti dei terzi in buona fede oppure interdire all’autore del reato, a titolo temporaneo o definitivo, l’esercizio dell’attività professionale o dell’attività di volontariato comportante un contatto con minori nel corso della quale è stato commesso il reato.

4 Ogni Parte potrà adottare altre misure nei confronti degli autori del reato, quali la privazione della patria potestà, o il controllo e la sorveglianza speciale delle persone condannate.

5 Ogni Parte potrà stabilire che i proventi del reato o i beni confiscati conformemente al presente articolo possano essere assegnati a un fondo speciale, destinato a finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 28 – Circostanze aggravanti

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le seguenti circostanze, nella misura in cui non rappresentino già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni del proprio diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti ai fini della determinazione delle pene applicabili per i reati previsti nella presente Convenzione:
a il reato ha seriamente danneggiato la salute fisica o mentale della vittima;
b il reato è stato preceduto o accompagnato da atti di tortura o da gravi violenze;
c il reato è stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile;
d il reato è stato commesso da un membro della famiglia, da una persona che coabita con il minore, o da una persona che abbia abusato della propria autorità;
e il reato è stato commesso da più persone che hanno agito congiuntamente;
f il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale;
g l’autore era stato precedentemente condannato per reati di analoga natura.

Articolo 29 – Precedenti penali

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura che consentano di prendere in considerazione, al momento della determinazione della pena, le condanne definitive inflitte da un’altra Parte relativamente a reati previsti dalla presente Convenzione.

Capitolo VII – Indagini, procedimenti penali e diritto procedurale
Articolo 30 – Principi

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali siano avviati nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti.

2 Ogni Parte adotterà un approccio protettivo nei confronti delle vittime, garantendo che le indagini e i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal minore e che la risposta penale sia accompagnata da misure di assistenza, ogni qualvolta si riveli necessario.

3 Ogni Parte vigilerà affinché le indagini e i procedimenti penali siano avviati in via prioritaria e condotti senza ritardi ingiustificati.

4 Ogni Parte vigilerà affinché le misure adottate conformemente al presente capitolo non pregiudichino il diritto alla difesa e l’esigenza di un processo equo e imparziale, conformemente all’Articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

5 Ogni Parte adotterà le misure legislative e di altra natura necessarie, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di:
– garantire indagini e procedimenti penali efficaci per perseguire i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, prevedendo, se del caso, la possibilità di condurre indagini e operazioni sotto copertura;
– consentire alle unità o ai servizi investigativi di identificare le vittime dei reati previsti conformemente all’Articolo 20, in particolare mediante analisi di materiale pedopornografico, quale fotografie e registrazioni audiovisive, trasmesse o rese disponibili attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Articolo 31 – Misure generali di protezione

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative e di altra natura destinate a tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, ivi comprese le loro esigenze particolari in quanto testimoni, in ogni fase delle indagini e dei procedimenti penali, e in particolare:
a informandole dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e, salvo che preferiscano non ricevere tali informazioni, del seguito dato alla loro denuncia, dei capi di accusa, dell’andamento generale delle indagini o del processo, nonché del loro ruolo nell’ambito del procedimento e dell’esito del giudizio penale;
b garantendo che le vittime, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia possano essere in pericolo, siano informate, se necessario, qualora la persona imputata o condannata dovesse essere rimessa in libertà in via temporanea o definitiva;
c offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e di scegliere le modalità secondo le quali le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni possano essere esposte e prese in considerazione, direttamente o tramite un intermediario;
d fornendo loro adeguati servizi di assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente presentati e presi in considerazione;
e proteggendo la loro vita privata, la loro identità e la loro immagine e adottando misure, conformemente al loro diritto nazionale, destinate a prevenire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che potrebbe permettere la loro identificazione;
f garantendo che siano protette, insieme alla loro famiglia e ai testimoni a loro favore, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
g assicurando che siano evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori del reato all’interno dei tribunali e dei locali della polizia, a meno che sia deciso altrimenti dalle autorità competenti nell’interesse superiore del minore o qualora lo richiedano le indagini o i procedimenti penali.

2 Ogni Parte garantirà alle vittime, fin dal loro primo contatto con le autorità competenti, l’accesso alle informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi che le riguardano.

3 Ogni Parte garantirà alle vittime l’accesso a un’assistenza legale, fornita gratuitamente quando è giustificata, quando possono comparire come parti lese nel procedimento penale.

4 Ogni Parte prevederà la possibilità per le autorità giudiziarie di nominare un rappresentante speciale per la vittima quando è parte in causa nel procedimento penale secondo il diritto nazionale, e quando i titolari della patria potestà sono privati del diritto di rappresentare il minore nel procedimento, a causa di un conflitto di interessi con la vittima.

5 Ogni Parte prevederà, attraverso misure legislative o di altra natura, conformemente alle condizioni previste nel proprio diritto interno, la possibilità per gruppi, fondazioni, associazioni oppure organizzazioni governative o non governative di assistere e/o sostenere le vittime, previo loro consenso, nel corso dei processi penali riguardanti i reati previsti dalla presente Convenzione.

6 Ogni Parte si accerterà che le informazioni fornite alle vittime conformemente alle disposizioni del presente articolo siano adattate alla loro età e al loro grado di maturità e in una lingua che possano comprendere.

Articolo 32 – Avvio del procedimento

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per accertarsi che le indagini o i procedimenti penali per i reati previsti ai sensi della presente Convenzione non siano subordinati a un’accusa o una denuncia presentata dalla vittima e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa.

Articolo 33 – Prescrizione

Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un’azione penale relativa ai reati stabiliti conformemente agli Articoli 18, 19, paragrafi 1.a) e b), e 21, paragrafi 1.a) e 1.b), sia prolungato per un periodo di tempo sufficiente per consentire l’avvio effettivo del procedimento penale dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età e sia di durata proporzionata alla gravità del reato in questione.

Articolo 34 – Indagini

1 Ogni Parte adotterà le misure necessarie per garantire che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali commessi a danni di minori o che del personale sia formato a tale scopo. Tali unità o servizi dovranno disporre di adeguate risorse finanziarie.

2 Ogni Parte prenderà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che l’incertezza sull’età effettiva della vittima non impedisca l’avvio dell’indagine penale.

Articolo 35 – Audizione del minore

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che:
a le audizioni del minore si svolgano senza ritardi ingiustificati dopo che i fatti sono stati segnalati alle autorità competenti;
b le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali dedicati o adattati a tale scopo;
c le audizioni del minore siano condotte da professionisti formati a tale scopo;
d ove possibile e appropriato, le stesse persone conducano tutte le audizioni con il minore;
e il numero di tali audizioni sia il più possibile limitato a quanto è strettamente necessario ai fini del procedimento penale;
f il minore possa essere accompagnato dal proprio rappresentante legale, o, se del caso, da un adulto di sua scelta, tranne decisione contraria motivata presa nei confronti di tale persona.

2 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che tutte le audizioni della vittima, oppure, ove si riveli necessario, quelle di un minore in qualità di testimone, possano essere videoregistrate e che tali registrazioni possano essere accettate come prove durante il processo, conformemente alle norme procedurali previste dall’ordinamento nazionale.

3 Quando sussistano incertezze circa l’età della vittima e ci siano ragionevoli motivi per ritenere che si tratti di un minore, le misure di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno applicate nell’attesa della verifica della sua età.

Articolo 36 – Procedimenti giudiziari

1 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura, nel rispetto delle norme che disciplinano l’autonomia delle professioni giudiziarie, al fine di garantire che delle opportunità di formazione in materia di diritti dei minori, sfruttamento sessuale e abuso sessuale nei confronti dei minori siano offerte a tutte le persone che partecipano al procedimento giudiziario, in particolare i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati.

2 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire, conformemente alle disposizioni del proprio ordinamento nazionale, che:
a il giudice possa ordinare che l’udienza si svolga senza la presenza del pubblico;
b la vittima possa essere ascoltata in aula senza essere presente, in particolare attraverso l’uso di appropriate tecnologie di comunicazione.

Capitolo VIII – Registrazione e conservazione dei dati
Articolo 37 – Registrazione e conservazione dei dati nazionali sulle persone condannate per reati sessuali

1 Ai fini della prevenzione e del perseguimento dei reati previsti conformemente alla presente Convenzione, ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per raccogliere e conservare, nel rispetto delle disposizioni pertinenti per la protezione dei dati a carattere personale e di ogni altra norma o garanzia appropriata prevista dal proprio diritto nazionale, i dati relativi all’identità e al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati previsti dalla presente Convenzione.

2 Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, comunicherà al Segretario generale del Consiglio d’Europa il nome e l’indirizzo dell’unica autorità nazionale responsabile ai sensi del paragrafo 1.

3 Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le informazioni di cui al paragrafo 1 possano essere trasmesse all’autorità competente di un’altra Parte, conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto nazionale e dagli strumenti internazionali pertinenti.

Capitolo IX – Cooperazione internazionale
Articolo 38 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale

1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e nel rispetto degli strumenti internazionali e regionali pertinenti applicabili, degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
a prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali nei confronti di minori;
b proteggere e assistere le vittime;
c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le vittime di un reato previsto dalla presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3 Se una Parte che subordina la reciproca assistenza giudiziaria in materia penale o la concessione dell’estradizione all’esistenza di un trattato in materia riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria o di estradizione da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come base giuridica per la reciproca assistenza in materia penale o di estradizione per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4 Le Parti si impegnano a integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi.

Capitolo X – Meccanismo di controllo
Articolo 39 – Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla presente Convenzione.

2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione per il decimo Stato firmatario che l’avrà ratificata. Si riunirà in seguito su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale.

3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 40 – Altri rappresentanti

1 L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il Commissario per i diritti umani, il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), nonché altri comitati intergovernativi del Consiglio d’Europa competenti in materia designeranno ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.

2 Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d’Europa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo averlo consultato.

3 Dei rappresentanti della società civile, e in particolare di organizzazioni non governative possono essere ammessi in qualità di osservatori presso il Comitato delle Parti, seguendo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d’Europa.

4 I rappresentanti designati in virtù dei precedenti paragrafi da 1 a 3 partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 41 – Funzioni del Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti vigilerà sull’attuazione della presente Convenzione. Il suo Regolamento interno determinerà le modalità della procedura di valutazione dell’attuazione della Convenzione.

2 Il Comitato delle Parti faciliterà la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra gli Stati, al fine di migliorare la loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali dei minori.

3 Il Comitato delle Parti è ugualmente incaricato, ove necessario, di:

a facilitare l’utilizzo e l’effettiva applicazione della presente Convenzione, ivi compresa l’individuazione di qualsiasi problema al riguardo, nonché gli effetti di qualsiasi eventuale dichiarazione o riserva formulata in virtù della presente Convenzione;
b esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all’applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni sulle più significative evoluzioni giuridiche, politiche o tecnologiche.

4 Il Comitato delle Parti sarà assistito dal Segretariato del Consiglio d’Europa nello svolgimento delle funzioni che gli sono affidate ai sensi del presente articolo.

5 Il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) sarà tenuto periodicamente informato sulle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo XI – Relazione con altri strumenti internazionali
Articolo 42 – Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e con il suo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e del suo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione infanziale e la pedopornografia e intende rafforzare la tutela garantita da tali strumenti e sviluppare e completare le norme ivi contenute.

Articolo 43 – Relazione con altri strumenti internazionali

1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che assicurano una protezione e un’assistenza maggiore ai minori vittime di sfruttamento o di abuso sessuale.

2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti.

3 Le Parti che sono membri dell’Unione europea applicano nelle loro reciproche relazioni le norme della Comunità e dell’Unione europea, nella misura in cui esistano norme della Comunità e dell’Unione europea relative al presente tema specifico e siano applicabili al caso di specie, senza pregiudizio per l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione e senza pregiudizio per la sua piena applicazione nei confronti di altre Parti.

Capitolo XII – Emendamenti alla Convenzione
Articolo 44 – Emendamenti

1 Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e trasmesso da quest’ultimo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, alla Comunità europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 45, paragrafo 1, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 46, paragrafo 1.

2 Qualsiasi emendamento proposto da una Parte sarà comunicato al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che trasmetterà al Comitato dei Ministri il suo parere sull’emendamento proposto.

3 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa esaminerà l’emendamento proposto e il parere formulato dal CDPC e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d’Europa, può adottare l’emendamento.

4 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XIII – Clausole finali
Articolo 45 – Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea.

2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 5 firmatari, di cui almeno 3 Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la Comunità europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 46 – Adesione alla Convenzione

1 Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l’unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che non abbia partecipato all’elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all’Articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 47 – Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2 Ogni Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione di cui essa curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di qualsiasi territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 48 – Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle espressamente previste. Ogni riserva può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 49 – Denuncia

1 Qualsiasi Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 50 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati firmatari, a ciascuna Parte, alla Comunità europea e a ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 45, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 46 :
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 45 e 46;
d ogni emendamento adottato conformemente all’Articolo 44 e la data della sua entrata in vigore;
e ogni riserva formulata in virtù dell’Articolo 48;
f ogni denuncia presentata ai sensi dell’Articolo 49;
g ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.

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