La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’esercizio del diritto di critica, la verità e la continenza delle espressioni utilizzate e la portata diffamatoria della stessa, con la conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
Ulteriore analisi riguarda la genericità o meno delle espressioni utilizzate con riferimento all’identificabilità della persona come bersaglio della critica.
La fattispecie prende le mosse da un comunicato rivolto contro il ricorrente, diramato agli organi di stampa, dal contenuto potenzialmente diffamatorio. Sul punto entrambi i giudici di primo e di secondo grado hanno escluso la diffamazione, sia per la non precisa riferibilità delle espressioni al ricorrente, sia per la continenza delle espressioni utilizzate.
Va ricordato che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato al giudice di legittimità è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento, come nella specie, al diritto di cronaca, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360, comma 1, n. 5, C.p.P. applicabile “ratione temporis”, restando estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (Cass. 5811/ 2019).
Va, inoltre, evidenziato che se è vero che anche il diritto di critica deve rispettare la verità del fatto attribuito, è altresì vero che in alcuni casi la critica non consiste nell’attribuzione di fatti storici precisi, ma di comportamenti non suscettibili di riscontro fattuale.
Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 18278 Anno 2020