Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in materia di cronaca giudiziaria le inesattezze dei fatti oggetto della notizia riferita a provvedimenti o vicende giudiziarie sono irrilevanti quando, nel contesto dell’articolo, non ne alterino la portata informativa rispetto al soggetto cui sono riferibili.
Pertanto, le inesattezze secondarie o marginali sono inidonee a fondare la valenza diffamatoria.
La valenza offensiva dell’articolo di cronaca giudiziaria va misurata in riferimento alla discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come, inesattamente, esposti: la discrasia non ha idoneità offensiva quando questi fatti sarebbero di per sé lesivi dell’onore o della reputazione e l’inesattezza, in cui sia incorso l’autore dell’articolo, non solo non produca, ma nemmeno aggravi siffatta lesione.
La vicenda relativa all’offensività o meno di un articolo di cronaca giudiziaria deve essere risolta alla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in diverse pronunce, secondo il quale
“qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell’articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l’altrui reputazione”
e inoltre
“nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità dev’essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia dev’essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi”.
Infine, il giudizio relativo alla offensività della non (perfetta) corrispondenza della notizia di cronaca giudiziaria attiene al merito e non è censurabile in sede di legittimità, se motivato in modo congruo e logico.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 17197 Anno 2015