Il regime della custodia cautelare in carcere nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti è regolata dall’art. 89 Testo unico stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309):
Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e l’interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell’imputato….
Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell’interessato; all’istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma terapeutico….
L’art. 89, comma 2, DPR n. 309 del 1990, il quale stabilisce che, qualora una persona tossicodipendente, che si trovi in custodia cautelare in carcere, intenda sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero presso una struttura privata autorizzata, la custodia cautelare in carcere è sostituita con quella degli arresti domiciliari “ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza“. Il quarto comma della medesima disposizione dispone che il predetto principio non si applica allorché si proceda per uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354; in tal caso, per sostituire la custodia in carcere, occorre valutare l’esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 C.p.P. Sul punto si richiama l’esegesi della Corte di legittimità, i cui arresti hanno illustrato che «Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis L. n. 354 del 1975 (nel caso di specie associazione di stampo mafioso) deve valutare l’esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 C.p.P., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall’art. 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (Cass., Sez. 1, n. 19246 del 28/01/2016; Sez. 5, n. 33863 del 30/06/2021).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 30322 Anno 2022