La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la tematica del risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’infante.
Nel caso di specie veniva escluso, dal giudice del merito, il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’infante per la perdita attuale del nonno. La ratio della decisione impugnata è che a quell’età non può esservi pregiudizio dovuto alla sofferenza per la perdita, in quanto la sofferenza è propria di soggetti di maggiore coscienza, a meno di una prova contraria.
Questa affermazione è contestata dai ricorrenti sostenendo che non tanto del danno morale si deve discutere quanto della perdita di una sorta di rapporto parentale futuro, ossia della perdita che, una volta cosciente, la minore avverte e che consiste nel non poter aver il nonno con sé, ossia vivere dei momenti con lui come nella normalità dei rapporti tra nonno e nipote.
La questione è posta sotto due aspetti: quello del danno morale soggettivo e quello del danno, che da quest’ultimo si differenzia per come la giurisprudenza di legittimità lo ha enucleato, del danno da perdita del rapporto parentale. Non cumulativamente, ma parrebbe, alternativamente.
In tal modo, non è necessario qui discutere l’orientamento iniziato da Cass. S.U. n. 26972/2008 secondo cui “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva – del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale“.
Affermazione che ha avuto, sì, seguito nei suoi esatti termini in decisioni successive (ad esempio n. 25351/2015), ma che ha visto altresì la questione precisata in termini più appropriati in Cass. n. 2557/2011 secondo cui “il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo)“.
Ad ogni modo, si ripete, non si fa questione qui di duplicazione: i ricorrenti hanno chiesto che venga risarcito il pregiudizio da perdita del nonno, a favore della nipote infante, quale che esso sia, come lo si qualifichi, e non in due, ma in una sola voce. Quindi non postulano alcuna duplicazione.
Semmai, allora va posta questione se essi hanno inteso riferirsi al danno morale soggettivo, ossia alla sofferenza che potrebbe in futuro provare la minore, quando sarà in età di avvertire la perdita, oppure se abbiano inteso riferirsi, alternativamente, alla perdita del rapporto parentale in quanto tale – e le due situazioni sono distinte per pacifico assunto, non cumulabili, se si vuole, ma di certo distinte, ed alternativamente risarcibili.
Rispetto ad entrambi i pregiudizi può assumersi conclusione negativa.
La prima questione, relativa al danno morale soggettivo, è se quest’ultimo possa rilevare per un infante quando costui ha modo ed età di patirlo, e dunque nei termini di un danno futuro.
In questo senso si è attestata la giurisprudenza di legittimità per diversi anni, quando il modello di danno patrimoniale era offerto da quello morale e quando, dunque, per evitare che l’incoscienza dell’infante impedisse di ammettere una sofferenza d’animo, si ricorreva all’espediente del danno futuro: non può soffrire oggi, ma soffrirà quando avrà coscienza della perdita, ed ovviamente la dissociazione temporale tra il fatto illecito ed il pregiudizio che ne segue non impedisce la rilevanza del danno, non essendo connaturale a quest’ultimo la contestualità con l’azione lesiva (Cass. 1079 del 1974; Cass. n. 2731 del
1968). Quell’espediente era una conseguenza del fatto che l’unica ipotesi di danno non patrimoniale rilevante, quando quella giurisprudenza si è formata, era il danno morale soggettivo: cosi che il danno futuro, ossia la dissociazione temporale tra fatto lesivo e ripercussione dannosa, costituiva un rimedio di politica del diritto alla eventualità che all’infante, non patendo immediatamente sofferenza per la perdita, venisse negato risarcimento, pur potendo invece quella sofferenza prodursi in seguito.
Così come analogo espediente era quello di riconoscere danno morale soggettivo agli enti, dicendo che a soffrire sono le persone fisiche che li compongono.
Ma che si possa dare dissociazione temporale tra fatto lesivo e pregiudizio non basta.
Infatti, per il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello eventuale. Il primo dei due è un danno certo al momento del fatto illecito, ma destinato ad avere ripercussioni nel futuro. Esempio di tale ipotesi è l’invalidità permanente, la quale esiste già al momento della lesione, ma è destinata a prolungarsi in seguito. Caratteristica del pregiudizio futuro virtuale è di essere suscettibile di stima e valutazione immediate.
Il danno futuro eventuale è invece un danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro. E’ un danno ipotetico. Ad esempio, la costruzione di un parco di divertimenti adiacente ad una abitazione potrebbe in futuro far perdere valore all’immobile, e così la perdita del nonno al momento in cui il nipote è in tenerissima età potrebbe comportare una sofferenza morale quando quest’ultimo avrà l’età per avvertirla.
Di conseguenza, mentre nel caso di danno virtuale l’incertezza attiene al tempo entro cui il danno si manifesterà, o a quanto esso durerà, nel danno eventuale l’incertezza riguarda proprio la sopravvenienza stessa del pregiudizio.
Il danno futuro dell’infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora.
Medesima conclusione può assumersi per la perdita del rapporto parentale, ossia per il caso in cui il pregiudizio in capo all’infante sia visto nei termini di perdita del congiunto.
Questo tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (le decisioni sono numerose, da ultimo ne costituiscono indice, ed affrontano aspetti diversi, Cass. 18284/2021; Cass. 24689/2020; Cass. 28989/2019) per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, “dimensioni oggettive” del pregiudizio, ossia “utilità” la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilità diverse dalla serenità morale.
Ma, anche in tale dimensione, il pregiudizio è rilevante solo se attuale, e lo è per sua natura. Se la dissociazione, almeno astrattamente, è concepibile per la sofferenza soggettiva- il danneggiato subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro- la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle “utilità” che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle “utilità“. Ed il godimento futuro di una situazione passata, in quanto annientata dall’illecito, è difficile da ammettere.
In sostanza, la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per l’appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, come invece potrebbe in astratto essere per la sofferenza morale. Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le “utilità” che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le “utilità” che offre e che l’illecito fa perdere definitivamente. E che l’infante non ha. Se si può ammettere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 12987 del 26 aprile 2022
