Dati relativi al traffico telefonico e telematico
Dispositivo dell’art. 132 Codice della privacy
… i dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.
Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l’accertamento dei fatti ovvero per le ricerche di un latitante, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini ovvero alle ricerche di un latitante, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.
Con il decreto-legge del 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021 n. 178, come noto, è stato modificato l’articolo 132 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. “codice della privacy”) e dettata una disciplina di maggiore garanzia per l’acquisizione dei dati di traffico “esterno” telefonico e telematico a fini di indagine penale (“tabulati”), limitando la possibilità di acquisizione solo in relazione a reati “gravi” (sanzionati con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni) e prevedendo il necessario intervento autorizzativo del giudice.
L’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178 del 2021, di conversione del decreto legge, ha poi introdotto una disciplina transitoria consentendo l’utilizzabilità, a carico dell’imputato, dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2021, sempre che si proceda per reati sanzionati con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni (oltre che nei casi di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi), e che tali dati vengano valutati “unitamente ad altri elementi di prova”.
La Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla possibile natura dei dati di riscontro, ha sin da subito precisato che gli “altri elementi di prova“, che devono confortare i cd. dati “esteriori” delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo
di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469 – 01; Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 – 02).
Tra i riscontri di carattere logico, nel caso di realizzazione di una pluralità di reati, deve ritenersi ricompresa anche la possibilità di enucleare una serie di elementi comuni, connotati da significativa specificità (come ad esempio le identiche modalità esecutive, la prossimità dei luoghi di commissione dei fatti, la concentrazione degli stessi in un lasso temporale ristretto, l’utilizzo di medesimi mezzi, ecc.), che dimostrino l’identità dell’autore dei diversi fatti sulla base di una valutazione unitaria e non frammentabile di una determinata vicenda.
In altri termini, una volta accertata, grazie ai dati esterni del traffico telefonico o telematico, la presenza di un soggetto sul luogo e nel tempo di commissione di due reati tra loro strettamente connessi, se per uno solo dei due episodi vi sono elementi di riscontro oggettivo che provino la commissione del reato da parte di un determinato soggetto, per l’altro reato, “l’ulteriore elemento di prova”, da coniugare al dato ricavato dal tabulato, potrà anche essere costituito dalla razionale riconducibilità dei due reati allo stesso autore, secondo un modello di ragionamento inferenziale non dissimile da quello pacificamente utilizzabile per valutare in modo unitario le dichiarazioni di un teste assistito in relazione ad una pluralità di fatti-reato, alcuni dei quali non autonomamente riscontrati ma strettamente collegati ad altri che, invece, lo sono (in relazione a tale ultimo punto, vi veda esemplificativamente Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367 – 01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355 – 01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 8575 del 2026
