Natura dei verbali di osservazione e pedinamento
In relazione ai verbali di osservazione, pedinamento e controllo, in passato si sono registrate posizioni diverse, in giurisprudenza, sulla possibilità della loro acquisizione quali atti irripetibili, ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
A fronte di alcune pronunce di segno contrario, l’ultima delle quali risalente a oltre 20 anni fa (Sez. 6, n. 39230 del 08/06/2004, Aiuto, Rv. 230375 – 01), l’orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene che i verbali di appostamento, pedinamento ed osservazione siano atti irripetibili e siano dunque acquisibili al fascicolo del dibattimento anche in assenza dell’accordo delle parti (Sez. 3, n. 44413 del 09/11/2011, A., Rv. 251613 – 01; Sez. 5, n. 39995 del 12/10/2005, Gissi, Rv. 232380 – 01; Sez. 2, n. 2353 del 12/01/2005, Ara, Rv. 230618 – 01).
Le Sezioni unite si sono poi occupate del tema in due occasioni.
In una prima pronuncia – Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212758 – 01 – hanno posto in evidenza che «I verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 431, lett. b), c.p.p. (Nell’occasione la Corte ha precisato che l’irripetibilità deriva dall’impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto temporale, spaziale e modale non rinnovabile, la quale verrebbe altrimenti dispersa ai fini probatori)».
In una seconda decisione, al fine di meglio precisare i criteri di distinzione tra atti ripetibili ed irripetibili, il massimo consesso nomofilattico ha chiarito che «Non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906 – 01).
Nella motivazione di tale ultima sentenza, invero, vi è un passaggio che potrebbe dal luogo ad equivoci, nella parte in cui una serie di attività investigative (di osservazione, constatazione, ecc.) vengono indicate come generalmente “ripetibili” in dibattimento, attraverso la deposizione dell’agente di polizia giudiziaria, senza la “perdita di informazioni probatorie genuine”. Immediatamente dopo, tuttavia, le stesse Sezioni unite aggiungono che «se però, nel corso di queste attività, sorge la necessità di documentare una situazione modificabile dei luoghi, delle persone o delle cose i relativi rilievi possono assumere natura di atti non ripetibili e (per questa sola parte) divenire inseribili nel fascicolo per il dibattimento», con ciò ribadendo che, al di là della denominazione dell’atto e delle esemplificazioni richiamate, ciò che qualifica un atto come irripetibile è la possibilità di riprodurlo in dibattimento senza la «perdita dell’informazione probatoria e della sua genuinità».
Principio che è stato ribadito anche nelle pronunce più recenti delle Sezioni semplici, che hanno altresì posto in evidenza il carattere più apparente che reale del contrasto interpretativo sopra segnalato: «La relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un’attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo per il dibattimento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all’ufficiale di polizia giudiziaria o consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini. (Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, C., Rv. 276081 – 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva qualificato come atto irripetibile, utilizzandola per la prova del tempus commissi delicti, una relazione di servizio attestante la mera constatazione e acquisizione della notizia di reato).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 8575 del 2026
