Decisione nel giudizio abbreviato
Dispositivo dell’art. 442 Codice di procedura penale
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
3. abrogato (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. riforma “Cartabia”)
4. Si applica la disposizione dell’articolo 426 comma 2.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, in tema di giudizio abbreviato, l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017,- nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina – si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Cass., Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, Del Prete, Rv. 271752).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 1192 del 2019