La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace in quanto privo dell’avviso della facoltà di chiedere, ai sensi dell’art. 464-bis C.p.P., la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Nel caso di specie si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 21 luglio 2016.
Orbene, in primo luogo, va evidenziato che la nullità del decreto di citazione
a giudizio davanti al giudice di pace, per omesso avviso della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, non è espressamente prevista da alcuna norma.
Quanto alla sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 21 luglio 2016, va precisato che essa ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 460, comma 1, lett. e), C.p.P., nella parte in cui non prevede che il decreto penale contenga anche l’avviso in questione.
La sentenza, dunque, riguarda specificamente il procedimento per decreto penale e non appaiono possibili interpretazioni costituzionalmente orientate, che, facendo perno sulla pronuncia in questione, tendano ad estendere la necessità dell’avviso anche per le procedure con citazione diretta a giudizio.
Il fondamento della pronuncia, infatti, è strettamente legato alle peculiarità del procedimento per decreto.
Dalla lettura della sentenza emerge con chiarezza che l’avviso in questione è costituzionalmente necessario perché, nel procedimento per decreto penale, il termine – previsto a pena di decadenza – entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio ordinario e corrisponde a quello per proporre opposizione. Per questa ragione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso della facoltà per l’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’art. 24, comma 2, Cost.: «l’omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile», laddove l’imputato, nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, formuli la richiesta in questione solo nel corso dell’udienza dibattimentale.
Nel caso di citazione a giudizio, invece, non vi sono decadenze: l’interessato, con l’assistenza del difensore, può tranquillamente presentare in udienza la richiesta di messa alla prova.
L’indubbia differenza tra le due situazioni non lascia spazio ad alcuna interpretazione finalizzata a estendere la portata applicativa della pronuncia della Corte costituzionale anche alle procedure con citazione diretta a giudizio.
Corte di Cassazione Sez. V, n. 20219 Anno 2022