L’art. 460, comma 5, C.p.P. disciplina l’ipotesi di estinzione del reato oggetto di decreto penale:
Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Secondo il principio di diritto “in tema di decreto penale di condanna, la commissione di un ulteriore reato nel termine di cui all’art. 460, comma 5, C.p.P., decorrente dalla data di esecutività del decreto, costituisce causa impeditiva dell’ estinzione del reato per il quale il decreto stesso è stato emesso soltanto qualora l’ulteriore reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, ancorché pronunciata oltre il quinquennio” (Cass. Sez. 1, n. 17411 del 28/03/2019).
Conseguentemente, nel determinare il termine a quo per l’estinzione del reato oggetto del decreto penale di condanna, occorre fare riferimento alla data di esecutività del decreto penale di condanna; (sul punto cit. Cass., Sez. 1, n. 20494 del 2022, nell’ipotesi in cui il condannato commetta un secondo reato oggetto di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 464-bis C.p.P., concluso con sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova, ha stabilito che detta pronuncia, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è equiparabile a una pronuncia di condanna. E’ stato, infatti, affermato che: “la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all’art. 464 -septies C.p.P., non è idonea a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità, sicché essa non può essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale” (Cass. Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016)”; ne consegue che in tale ipotesi nel determinare il termine a quo ai fini della valutazione circa la ricorrenza della causa impeditiva dell’estinzione del primo reato, occorre fare riferimento alla data di consumazione del secondo reato).