Decreto Penale di condanna e messa alla prova

decreto penale di condannaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commenta affronta la questione relativa sulla competenza a decidere con riguardo la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis C.p.P., in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
Il tenore della norma di cui all’art. 464-bis C.p.P., comma 2, statuisce che “nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione“; su tale punto si è verificato un contrasto giurisprudenziale sulla competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis C.p.P. avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna tra il giudice del dibattimento e  il giudice per le indagini preliminari .
Va, innanzitutto, rilevato che la L. n. 67 del 2014 costituisce una probation giudiziale nella fase istruttoria assimilabile al modello adottato nel procedimento minorile e che il nuovo istituto è caratterizzato da un doppio profilo, sostanziale e processuale: da un lato, esso costituisce una causa di estinzione del reato e dall’altro, costituisce un’ipotesi di definizione alternativa della vicenda processuale.
Quanto alla disciplina processuale l’art. 464-bis C.p.P. individua espressamente il termine finale della richiesta, con diversificazioni legate ai differenti moduli procedurali:
– le conclusioni formulate dalle parti, a norma degli artt. 421 e 422 C.p.P., al termine dell’udienza preliminare, nel procedimento ordinario;
– la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento a citazione diretta;
– quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato o dalla comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato;
– il medesimo termine previsto dall’art. 461 C.p.P., per l’opposizione nei procedimenti per decreto.
L’art. 464-ter C.p.P. prevede quindi che la richiesta possa essere presentata anche nel corso delle indagini preliminari, mentre il successivo articolo 464- quater C.p.P. individua i criteri della decisione giudiziale sull’ammissione: a) l’insussistenza delle ragioni che, a norma dell’art. 129 C.p.P., impongono l’immediato proscioglimento; b) l’idoneità del programma di trattamento e la prognosi di risocializzazione, che viene assunta dal giudice nel corso della stessa udienza oppure in apposita udienza in camera di consiglio fissata secondo le modalità di cui all’art. 127 del codice di rito.
I successivi articoli del codice di rito disciplinano l’esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento, gli esiti della messa alla prova (l’estinzione del reato ovvero la ripresa del processo, in caso di esito negativo della probation) e la revoca dell’ordinanza di sospensione.
L’espressione adoperata dall’art. 464-septies, comma 2, C.p.P. (“in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso“) e dall’art. 464-octies, comma 4 (“quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti”) legittima l’interpretazione che il corso del processo dovrà riprendere dal momento in cui si è verificata l’interruzione e cioè gli incombenti conclusivi delle indagini preliminari, nel caso previsto dall’art. 464-ter; l’udienza preliminare, nell’ipotesi in cui la richiesta sia stata presentata in quella fase del procedimento ordinario; la dichiarazione di apertura del dibattimento, nell’ipotesi di richiesta presentata nel giudizio direttissimo e nel procedimento per citazione diretta o nel caso di sospensione “recuperata” a seguito di primitivo rigetto o del dissenso del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 464-ter, comma 4, e 464 quater, comma 9; la costituzione delle parti nel dibattimento nel caso di richiesta presentata dopo l’emissione di giudizio immediato.
Per quanto riguarda il procedimento per decreto penale di condanna, il corso del processo dovrà riprendere dall’emissione da parte del giudice delle indagini preliminari del decreto di giudizio immediato, salvo che siano state presentate altre richieste subordinate e queste siano ancora da valutare.
E ciò in applicazione del principio di diritto fissato per i casi analoghi, secondo cui “in tema di procedimento per decreto, nell’ipotesi in cui, a seguito di opposizione, l’opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure manchi per quest’ultimo il consenso del P.M., oppure sia rigettata la richiesta di applicazione della pena, perché non ritenuta congrua dal giudice, questi deve procedere al giudizio immediato che costituisce l’esito necessario dell’opposizione quando difettino i presupposti per l’accesso agli altri riti”.
Emerge da siffatto excursus come il sistema individui per l’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sedi, limiti temporali e scansioni analoghi a quelli previsti per l’accesso al giudizio abbreviato o al patteggiamento, e dunque il giudice chiamato a decidere sulla richiesta formulata dall’imputato non può che essere, anche per tale procedimento speciale, il giudice che, in ciascuna delle sedi individuate, “procede“.
Sicché, nel caso in cui detta richiesta sia stata presentata con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, tale giudice va individuato nel giudice delle indagini preliminari, che avendo la disponibilità del fascicolo è da considerare il giudice che (ancora) procede.

Se ne deduce che nella domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis C.p.P., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna la competenza a decidere spetti al Giudice per le indagini preliminari .

Corte di Cassazione Sent. Sez. 1 Num. 50180 Anno 2017

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