Delitto di associazione per delinquere: art. 416, comma 1 e 2, Codice Penale
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato
Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità “l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati“. (cf. Cass., Sez. 5 sentenza n. 1964 del 16/01/2019).
In termini analoghi Cass., Sez. 6, n. 9096 del 17/01/2013; Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013; Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999.
Il consolidato e condiviso orientamento del Giudice di legittimità (cf. Cass., Sez. 2 sentenza n. 53000 del 14/12/2016), afferma che “ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell’indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati”.
Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 4799 del 10 febbraio 2022