Delitto di violenza privata
Dispositivo dell’art. 610 Codice Penale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma
L’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610 cod. pen. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. La condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinata a realizzare un evento ulteriore, la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa e deve necessariamente trattarsi di qualcosa di diverso dal fatto in cui si esprime la violenza.
Sicché la coincidenza tra violenza ed evento di costrizione a tollerare rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all’art. 610 c.p. Da questo discende che il delitto di violenza privata non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino essi stessi l’evento naturalistico del reato, vale al dire il ‘pati’ cui la persona offesa sia costretta.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 14826 del 2026
