Demanio marittimo
Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516,00 , sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.
L’art. 1161 cod. nav. attua una tutela completa e articolata del demanio marittimo, prevedendo come reato quattro forme alternative di condotta, costituite dall’occupazione diretta o dall’esecuzione sul demanio di innovazioni non autorizzate o dall’impedimento dell’uso pubblico di esso ovvero dall’inosservanza delle disposizioni degli artt. 55, 714 e 716 c. nav. Il reato è, dunque, a forma mista, nel senso che una sola delle azioni alternativamente previste è sufficiente a commetterlo e che la commissione di due o più di tali azioni realizza un’ipotesi di concorso di reati ( Sez. 3, n. 15268 del 16/02/2001, Ciarallo, Rv. 219015 – 01; Sez. 3, n. 2205 del 21/11/2019, Torre).
La Corte, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che “il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (cd. fascia di rispetto), previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione, ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento di cessazione dell’attività vietata” ovvero “con la fine dell’esecuzione delle opere intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo senza l’autorizzazione del capo del compartimento” (Cass., Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398 – 01).
A conferma di tale assunto si richiama Cass., Sez. 3, n. 39455 del 22/5/2012, Giorgino, ricavando dalla decisione che il principio secondo cui la realizzazione della nuova opera senza autorizzazione su suolo demaniale non farebbe, comunque, decorrere la prescrizione dall’ultimazione delle opere nel caso in cui le medesime incidano sul godimento da parte della comunità del bene comune.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 7628 del 2026
