Detenzione di materiale pedopornografico

detenzione di materiale pedopornograficoLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento torna ad occuparsi della tematica relativa alla detenzione di materiale pedopornografico.

Nella fattispecie concreta, sottoposta all’esame della Suprema Corte, il materiale contenente immagini a contenuto pedopornografico era stato scaricato sul computer utilizzando, in particolare, un programma di File Sharing.

Successivamente, però, i suddetti files contenenti immagini pedopornografiche erano stati in parte cancellati e in parte sovrascritti.

Il punto fondamentale, sottoposto all’esame della Suprema Corte di Cassazione, concerne se, attraverso l’attività di cancellazione dei files contenenti immagini a carattere pedopornografico, sia venuta meno anche la detenzione del suddetto materiale pedopornografico.

L’art. 600 quater C.p., punisce colui che si procura o detiene consapevolmente immagini di natura pornografica realizzate utilizzando minori degli anni diciotto.

La detenzione si realizza anche attraverso l’utilizzo dell’hard disk del computer.

Deve preliminarmente ricordarsi che sussiste il delitto di detenzione di materiale pedopornografico anche nel caso di cancellazione di files pedopornografici, scaricati da Internet, mediante l’allocazione nella cartella del cestino del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso.

Con iter logico ineccepibile, la Suprema Corte di Cassazione ha desunto, pertanto, che la detenzione del materiale pedopornografico non è mai cessata, non essendo questo definitivamente cancellato o altrimenti reso inaccessibile.

Il materiale, pur formalmente cancellato, risulta comunque facilmente disponibile attraverso il recupero dalla cartella del cestino ed attuabile anche da un utente non particolarmente esperto, mediante la riattivazione dell’accesso allo stesso.

Solo per i files definitivamente cancellati anche dal cestino potrebbe dirsi, dunque, cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione di materiale pedopornografico.

Inoltre, la valutazione concreta in ordine alla fruibilità dei files competerà al Giudice del merito che, evidentemente, in relazione al singolo caso concreto, dovrà esaminare di volta in volta tutti gli elementi in suo possesso, a cominciare dalla strumentazione hardware e software.

 

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 14436 Anno 2014

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