Detenzione per la vendita di prodotti contraffatti

detenzione per la venditaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si pronuncia in merito ai criteri giuridici inerenti la detenzione per la vendita di prodotti recanti un marchio contraffatto, di cui all’ articolo 474 del Codice Penale.

Occorre all’ uopo opportunamente affermare che secondo il consolidato orientamento espresso, in diverse pronunce, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, integra il delitto di cui all’ art. 474 del Codice Penale la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 del Codice Penale tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’ acquirente, ma bensì la fede pubblica.

In tal senso, con l’ espressione “fede pubblica” si intende l’ affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.

In sostanza, si tratta, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’ inganno non ricorrendo quindi l’ ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Rimanendo ancorati alla tematica di cui sopra, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il delitto di ricettazione ( di cui all’ art. 648 del Codice Penale) e quello di commercio di prodotti con segni falsi ( di cui all’ art. 474 del Codice Penale) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Corte di Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 36923 Anno 2016

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