Determinazione del reato più grave agli effetti della continuazione
Con riguardo alla determinazione del reato più grave agli effetti della continuazione il giudice deve far riferimento al reato che prevede la pena edittale massima più alta?
Costituisce, infatti, ius receptum, sin dai dicta di Cass., S.U. n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv 195805 e di Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv. 191128 – 01 il principio per il quale «il criterio cui deve aversi riguardo per la determinazione del reato più grave agli effetti della continuazione non è quello della comparazione degli indici di gravità concreta dei reati ex art. 133 cod. pen., bensì quello della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare». E che, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018).
Tuttavia, altrettanto pacifico è che, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite da individuarsi con riferimento al reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze, svolto l’eventuale giudizio di bilanciamento (così Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 – 01 e, nel solco di quelle Sez. 3, n. 6828 del 17/12/2014, dep. 2015, Seck, Rv. 262528 – 01; Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, dep. 2020, Niang, Rv. 279275; Sez. 5 , n. 854 del 18/11/2022, dep. 2023, Glaoui, Rv. 284184 – 01 che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione che, nell’individuare la pena per il reato satellite, aveva preso in considerazione, non già il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., punito con la reclusione minima di anni dieci, bensì la fattispecie aggravata di cui al comma quarto della citata disposizione, per cui è fissata la reclusione minima di anni dodici; prima delle S.U. già Sez. 3, n. 9261 del 28/01/2010 Del Prete Rv. 246236 – 01 e Sez. 2, n. 19156 del 20/04/2007 Cattolico Rv. 236407 – 01 ).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 9176 del 2024