Determinazione della pena nella messa alla prova

determinazione della penaCon riguardo alle modalità di determinazione della pena del reato, onde verificare che essa sia non superiore nel massimo a quattro anni, secondo la previsione dell’art. 168 bis C.p., si era registrata nella giurisprudenza di legittimità una divaricazione interpretativa.

Principalmente era emerso un orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di sospensione del processo con messa alla prova, ai fini dell’individuazione dei reati per i quali essa è ammessa ai sensi degli artt. 168 bis e seguenti del Codice Penale, occorre con riguardo delle modalità di determinazione della pena, avere riguardo esclusivamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione nel caso concreto di circostanze aggravanti, ivi comprese quelle ad effetto speciale mentre altre decisioni avevano affermato che quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, C.p., e 550, comma secondo, C.p.P., con riguardo delle modalità di determinazione della pena, il limite edittale, al cui superamento consegue l’inapplicabilità dell’istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Ciò in ragione di una interpretazione sistematica che rispetta la “voluntas legis”, desumibile dal rinvio operato dall’art. 168 bis, comma primo, C.p.. all’art. 550, comma secondo, C.p.P., di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica.

Tale contrasto è stato successivamente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nel senso che ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis C.p.. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016 – dep. 01/09/2016, Sorcinelli, Rv. 267238) .

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 53296 Anno 2016

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