Determinazione dell’assegno di divorzio
I precedenti orientamenti giurisprudenziali non più attuali erano centrati sulla individuazione quale criterio attributivo dell’assegno di divorzio del cd. “tenore di vita” goduto durante la vita matrimoniale. Alla luce di quel criterio si dava peculiare rilievo alle modifiche economico patrimoniali che fossero riconducibili eziologicamente alla condizione e capacità reddituale vissuta durante il matrimonio.
Deve rilevarsi, tuttavia, che, alla luce del nuovo orientamento in tema di determinazione dell’assegno di divorzio elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la sentenza 18287 del 2018, lo squilibrio economico patrimoniale costituisce la precondizione necessaria per l’accertamento del diritto potendo trovare applicazione il criterio perequativo-compensativo, e quando rileva, da solo o unitamente agli altri, quello assistenziale soltanto se tale squilibrio persista nel tempo. Ove la fotografia della situazione economico-patrimoniale comparativa riferita agli ex coniugi muti per un’attribuzione patrimoniale che il giudice del merito, senza automatismi, accerti, in concreto, come rilevante in favore dell’avente diritto, il novum può essere posto a base di una domanda di revisione.
Al riguardo vi è da precisare che il giudizio di revisione ex art. 9 ha ad oggetto l’accertamento dell’esistenza delle circostanze sopravvenute poste a fondamento della domanda, mentre non possono entrare nel giudizio elementi di fatto preesistenti, già valutati nel giudizio passato in giudicato.
L’operatività della circostanza sopravvenuta sarà oggetto della concreta valutazione del giudice del merito che ne verificherà l’effettiva incidenza sulle condizioni economico-patrimoniali dell’avente diritto all’assegno, l’idoneità ad equilibrare totalmente o parzialmente il dislivello pregresso, ben potendo l’assegno essere ridotto e non eliminato, ed infine le caratteristiche stabili o transeunti dell’accrescimento dedotto ed allegato.
Incremento migliorativo della situazione del beneficiario dell’assegno di divorzio
La giurisprudenza di legittimità che nel primo decennio del 2000 si è occupata della domanda di revisione dettata dall’incremento migliorativo della situazione del beneficiario dell’assegno di divorzio, ha sottolineato che l’allegazione di tali fatti deve essere oggetto di una valutazione concreta escludendo soltanto l’effetto estintivo automatico del diritto all’assegno, (cit, sul punto, Cass. n. 18367 del 2006).
Corte di Cassazione civile sez. I, 02/07/2021, n.18777