Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

dichiarazione di estinzione del reatoL’ articolo 29 del D.P.R. 448 del 1988 sotto la rubrica “ Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova ” prevede la fissazione di una nuova udienza, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, al fine di verificare l’ esito della messa alla prova nei confronti dell’ imputato minorenne. Invero, 

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Ne consegue che l’ articolo 29 del DPR 448 del 1988, prescrive e richiede la fissazione di una nuova udienza per la valutazione dell’ esito della messa alla prova e la dichiarazione di estinzione del reato, impone che la decisione sia assunta previo contraddittorio tra tutte le parti.

Qualora la sospensione del processo e la conseguente messa alla prova a favore dell’ imputato  minorenne è stata deliberata dal Giudice nel corso dell’ udienza preliminare, la “nuova udienza” cui fa specifico riferimento l’ articolo 29 del D.P.R. 448 del 1988 non può che svolgersi nelle forme previste per quella originaria,  con la necessaria presenza del pubblico ministero,  e deve essere preceduta da tutti gli avvisi di rito.

In caso contrario si verificherebbe una palese violazione del principio del contraddittorio.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 6377 Anno 2013

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