Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne

convenzione di istanbulLa Convenzione di Istanbul  – Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – pone tra i suoi obiettivi quello di: prevenire e di eliminare ogni forma di violenza contro le donne, ivi inclusa la violenza domestica, che colpisce le donne in quanto basata, appunto, sul genere; garantire la concreta parità tra i sessi quale mezzo per eliminare forme di discriminazione e di subordinazione nei confronti della donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;  sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Convenzione di Istanbul nell’impegnare gli Stati ad adottare una serie di misure volte a garantire la protezione delle vittime della violenza di genere in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari (articolo 56 della Convenzione di Istanbul),  in particolare, vuole garantire una serie di misure di protezione sia per le vittime e sia per le loro famiglie e sia per i testimoni allo scopo di arginare forme di intimidazioni e, soprattutto forme ulteriori di vittimizzazione.

La Convenzione di Istanbul prevede un dovere/diritto di informazione in capo alle vittime ovvero le stesso devono essere informate quando l’autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva; devono essere informate dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell’esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell’ andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell’ ambito del procedimento e dell’esito del giudizio.

Viene assicurato alle vittime il diritto ad essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario.

Sulla base della Convenzione di Istanbul devono, inoltre, essere adottate tutte le misure di protezione per le vittime e per la loro immagine esterna, assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all’interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell’ordine.

In ambito processuale deve essere consentito alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

Qualora la vittima o testimone sia un minore lo stesso deve, se necessario, usufruire di una serie di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

1 thought on “Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne

  1. Gina Carnevale ha detto:

    Buono a sapersi!!
    Grazie ALETES per delucidarci sempre su argomenti di attualità e di pubblico interesse.

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