Dichiarazioni indizianti
Dispositivo dell’art. 63 Codice di procedura penale
Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
La sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015), muovendo da precedenti mai sconfessati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 21116 del 31/03/2004 – dep. 05/05/2004), ha ampiamente confermato la portata da annettere alle dichiarazioni indizianti evocate dall’art. 63 cod. proc. pen. e, quindi, il rapporto che intercorre tra la garanzia ispirata al principio del nemo tenetur de detegere, che costituisce la ratio di applicazione dell’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 63 cod. pen., ed il contenuto dichiarativo reso dalla persona sentita in qualità di testimone – e da persona informata sui fatti – ed ha ribadito che, ai fini dell’applicazione della garanzia, tali sono solo quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli fatti da cui emerga una sua responsabilità penale e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato, ad es. calunnia, falsa testimonianza o favoreggiamento personale (cfr. Cass., S.U. n. 33583 del 26/03/2015, cit.). Esaustiva, sul punto, la riflessione che il principio di garanzia è volto alla salvaguardia di una persona che abbia commesso un reato e non a creare una zona di impunità per chi un reato debba ancora commetterlo.
In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del tempus regit actum, sono, pertanto, legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (sul punto cfr. Sez. U. cit.).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 6 n. 13540 del 2020