Condotta persecutoria iniziata in epoca precedente alla previsione normativa del delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di “stalking”)
Legge 23 aprile 2009, n. 38 – “recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori”
La condotta persecutoria nei confronti della persona offesa iniziata in epoca precedente alla previsione normativa del delitto di atti persecutori, (cosiddetto reato di “stalking”) inserita con decreto legge del 23 febbraio 2009 (poi convertito nella Legge 23 aprile 2009, n. 38) integra il suddetto reato?
La giurisprudenza di legittimità ha correttamente affermato che se la condotta persecutoria ancorché iniziata in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma incriminatrice (legge del 23 febbraio 2009, poi convertito nella Legge 23 aprile 2009, n. 38) è proseguita successivamente ha assunto la necessaria rilevanza penale. Ed in effetti trattandosi di reato abituale è la condotta nel suo complesso che assume rilevanza penale, anche se solo una parte della stessa ricade nel periodo in cui era entrata in vigore la normativa.
E’ stato infatti precisato che è configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di “stalking”) nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo “status” di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura. (Cass., Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016 – dep. 16/11/2016, D, Rv. 26816201).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 2 n. 6737 del 2020