La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il diniego all’atto sessuale manifestato dalla vittima, ovvero la circostanza dell’assenza del consenso all’atto sessuale medesimo.
Nel caso di specie l’imputato/ricorrente veniva condannato per il reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis C.p., commesso in danno alla sua ex compagna.
Ciò posto, integra invero l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (Cass., Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016). Del pari, l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è costituito dal dolo generico e, pertanto, dalla coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, restando irrilevante l’eventuale fine ulteriore propostosi dal soggetto agente (Cass., Sez. 3, n. 20754 del 17/04/2013). La mancanza poi del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Cass., Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017).
In proposito, nel merito si è tenuto conto delle non equivoche dichiarazioni rese dalla donna, del suo pianto durante il rapporto.
Va invero considerato che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico (Cass., Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016).
Infatti, è stato correttamente precisato in proposito che non è ravvisabile alcun indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato, un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso all’intromissione di soggetti terzi all’interno della sua sfera di intimità sessuale. Al contrario, si deve piuttosto ritenere che tale dissenso sia da presumersi, laddove non sussistano indici chiari ed univoci volti a dimostrare l’esistenza di un, sia pur tacito ma in ogni caso inequivoco, consenso (così, in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 49597/2016).
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 15.10.2019 n. 42118