Diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologicheIl diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e alle circostanze della propria nascita trova un ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale.

E’ espressamente riconosciuto dalla Convenzione di New York del 20 Novembre 1989 delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei minori dove, all’ art. 7, si afferma che il minore ha il diritto, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori sin dalla sua nascita.

La Convenzione de L’Aja del 29 Maggio 1993, relativa alla protezione dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale prevede, all’ art. 30, che le autorità competenti si impegnano a conservare le informazioni che detengono sulle origini del minore, specificatamente quelle relative all’ identità della madre e del padre, così come i dati sulla storia sanitaria del minore e della sua famiglia, e assicurano l’accesso del minore o del suo rappresentante a queste informazioni nella misura prevista dalla legge del loro Stato.

La Raccomandazione n. 1443/2000 dell’ Assemblea Parlamentare del Consiglio d’ Europa ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche al minore adottato al compimento della maggiore età e a eliminare dalle legislazioni nazionali qualsiasi disposizione contraria.

In alcune legislazioni europee il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche è espressamente riconosciuto. Così, ad esempio, in Germania dove assume la qualificazione di diritto fondamentale della personalità in quanto espressione del diritto generale alla dignità e al libero sviluppo della persona. In Svizzera la Costituzione Federale del 1992 riconosce il diritto di ciascuno a conoscere le proprie origini come diritto della personalità e, in caso di adozione, l’art. 138 della normativa sullo stato civile prevede che la persona interessata a conoscere il contenuto dell’atto di nascita è a ciò autorizzata dall’autorità cantonale di sorveglianza. Analogamente, in Olanda la Corte Suprema ha riconosciuto il diritto a conoscere l’ identità dei propri genitori biologici nel quadro del generale diritto della personalità del minore. In Spagna il Tribunale Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 47 della legge sullo stato civile che offriva la possibilità di far figurare sui registri dello stato civile la filiazione da madre sconosciuta.

Corte di Cassazione sentenza n. 15024 anno 2016

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