Diritto alla riservatezza e diritto di cronaca

diritto alla riservatezzaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta il delicato problema dei rapporti esistenti tra il diritto alla riservatezza ed il diritto di cronaca, entrambi tutelati dalla Costituzione, in relazione al c.d. diritto all’oblio.

L’art. 137 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che il trattamento dei dati personali non richiede il consenso dell’interessato ove avvenga nell’esercizio della funzione di giornalista.

Ciò in quanto il diritto alla riservatezza incontra un limite nello speculare diritto di cronaca, col quale entra, potenzialmente, in conflitto.

Tuttavia, affinché il consenso dell’interessato non sia necessario, occorre che la diffusione della notizia risponda ad un criterio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nell’ipotesi di conflitto è necessario il bilanciamento tra diritti di rango costituzionale come il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 2 Cost. e il diritto di cronaca garantito dall’art. 21 Cost., pur in presenza dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti divulgati.

In tema di trattamento dei dati personali, con riferimento alla attività giornalistica, sussiste il principio della libertà del trattamento, in ossequio al diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, e al suo contemperamento con il canone della essenzialità dell’informazione.

Se tali presupposti non sussistono, il consenso dell’interessato è imprescindibile e la diffusione del dato senza quel consenso è suscettibile di essere apprezzata come fatto produttivo di danno risarcibile.

Al giornalista è consentito divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare né l’autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, a condizione che la divulgazione sia “essenziale” ai sensi dell’art. 6 del codice deontologico dei giornalisti, e cioè indispensabile in considerazione dell’originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto.

La suddetta valutazione costituisce accertamento in fatto rimesso al Giudice di merito.

I fattori decisivi dei quali il Giudice di merito deve tenere conto nel delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza sono costituiti dall’essenzialità dell’informazione e dall’interesse pubblico delle notizie divulgate.

Tale basilare regola impone di riconoscere che il diritto dell’interessato ad essere dimenticato può cedere il passo rispetto al diritto di cronaca se sussista un interesse effettivo ed attuale alla diffusione della notizia.

Diversamente argomentando si finirebbe col riconoscere una sorta di automatica permanenza dell’interesse alla divulgazione, anche in un contesto storico completamente mutato.

Ne consegue l’ enunciazione del seguente principio di diritto:

“In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (c.d. diritto all’oblio ) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione.

Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista.

Corte di Cassazione n. 16111 Anno 2013

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